Cassazione Penale, Sentenza n. 16541/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha revocato l'ordinanza n. 38580 del 10/09/2021 della settima sezione penale, concludendo che il venir meno del rapporto processuale per la morte dell'imputato rende l'ordinanza successiva inesistente. Conseguentemente ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1803/2020 del 15/05/2020, dichiarando che il reato è estinto per morte dell'imputato. Decisione adottata il 02/03/2022.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il procedimento riguarda la correzione di un'ordinanza della Corte di Cassazione adottata il 10/09/2021 sul ricorso proposto da Donini Alberto. Dal certificato di morte risultava che Donini era deceduto l'11/03/2021, quindi anteriormente alla deliberazione dell'ordinanza. Il Pubblico Ministero ha chiesto la revoca dell'ordinanza e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso perché il reato si è estinto per morte dell'imputato; la questione centrale è la perdita del rapporto processuale per decesso e le conseguenze sulla validità degli atti deliberati dopo la morte.
Norme richiamate
Sez. 5, Ordinanza n. 29494 del 07/05/2018 (De Vito)
Principio giurisprudenziale secondo cui il decesso dell'imputato annulla il successivo provvedimento della Corte e richiede la revoca dell'ordinanza da parte del medesimo giudice che l'ha deliberata
Sez. 6, Ordinanza n. 10199 del 09/03/2010 (Iaconis)
Conferma dell'orientamento per cui la perdita del rapporto processuale per morte rende inesistenti gli atti deliberati successivamente, imponendo la revoca dell'ordinanza e gli effetti di estinzione del reato
Massime di principio
- Se l'imputato muore prima della deliberazione di un provvedimento di giudizio (anche in Cassazione), il rapporto processuale si estingue e gli atti deliberati successivamente risultano inesistenti.
- La revoca dell'ordinanza o del provvedimento adottato dopo la morte dell'imputato deve essere pronunciata dal medesimo giudice che ha deliberato l'atto, non dal solo giudice dell'esecuzione.
- Quando il decesso interviene dopo la deliberazione di una decisione di merito di grado inferiore ma prima della deliberazione della Corte di legittimità, la sentenza di appello può essere annullata senza rinvio per estinzione del reato.
- È opportuno verificare d'ufficio o su segnalazione la sussistenza di certificati di morte prima della deliberazione di provvedimenti definitivi per evitare decisioni adottate in presenza della cessazione del rapporto processuale.
- Il Pubblico Ministero può chiedere la revoca dell'atto e dichiararne l'inammissibilità qualora emergano elementi che dimostrino l'estinzione del reato per morte dell'imputato.
- Le conseguenze sul procedimento civile o sulla responsabilità civile derivante dal fatto penale seguono regole diverse e vanno valutate separatamente; l'estinzione penale per morte non cancella automaticamente le eventuali pretese civili.
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