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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32013/2025 del 25/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna (art.73, comma 5, DPR 9/10/1990 n.309) per detenzione di sostanze stupefacenti. Due motivi: 1) violazione del diritto di difesa per presunta omessa valutazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore (artt.178 e 181 c.p.p.); 2) carenza e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte ha escluso la destinazione a uso personale delle sostanze sequestrate (contestazione della valutazione indiziaria relativa a confezionamento, presenza di bustine e mancanza di episodi di cessione a terzi). Sono state inoltre sollevate questioni relative alla non applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis c.p. e alla dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha esaminato il verbale e rilevato che la Corte territoriale aveva effettivamente valutato e respinto la richiesta di rinvio, essendo il difensore a conoscenza della concomitanza dell'impegno già dal 21/05/2024; pertanto il motivo fondato sull'omessa valutazione è infondato. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza meramente reiterativa delle argomentazioni già discusse in grado d'appello e non idonea a superare i limiti della sindacabilità in Cassazione: i giudici di merito hanno motivatamente valorizzato elementi indiziari (diversità delle sostanze, confezionamento in bustine termosaldate, corrispondenze con materiale rinvenuto in casa, assenza di indizi di uso personale) che giustificano la valutazione di destinazione allo spaccio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, oltre agli oneri già previsti dalla sentenza di merito (pene originarie: 6 mesi di reclusione e Euro 1.000,00 di multa con sospensione condizionale).

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art.73, comma 5

    Norma che sanziona la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti. La Corte ricorda che la pubblica accusa ha l'onere di provare la destinazione allo spaccio; la valutazione degli indizi (diversità di sostanze, confezionamento, materiale per il confezionamento) può consentire di inferire tale destinazione.

  • Codice penale, art.131-bis

    La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis è stata ritenuta infondata in relazione alla natura delle sostanze rinvenute; la norma non è risultata applicabile nel caso concreto.

  • Codice di procedura penale, artt.178 e 181

    Norme che disciplinano le nullità e le comunicazioni relative al difensore e i casi di legittimo impedimento. La Corte ha verificato dai verbali che la richiesta di rinvio era stata esaminata e rigettata, sicché non si è verificata l'omessa valutazione denunciata.

  • Codice di procedura penale, art.606, comma 1, lett. c) ed e)

    Lettera c) (error in procedendo) consente alla Cassazione di essere giudice anche del fatto e quindi di esaminare atti processuali; lettera e) (mancanza o manifesta illogicità della motivazione) limita il controllo alla verifica della presenza di ragioni giuridicamente apprezzabili nella motivazione. Nel caso la Corte ha ritenuto il primo motivo infondato sulla base degli atti e il secondo meramente reiterativo e non rientrante nei limiti di sindacabilità.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186

    Principio richiamato in relazione all'imposizione della somma alla Cassa delle ammende: la condanna pecuniaria per ricorso manifestamente inammissibile può essere disposta solo se non ricorra la buona fede della parte; qui la Corte non ha ravvisato colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha comunque disposto un importo ritenuto equo.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione è limitata nel sindacare valutazioni di merito: non può rivedere gli accertamenti di fatto se la motivazione dei giudici di merito non è manifestamente illogica.
  • Quando si deduce omissione di valutazione di una istanza (es. rinvio per legittimo impedimento), la Cassazione può esaminare direttamente gli atti per verificare se l'istanza sia stata effettivamente considerata o rigettata; è quindi fondamentale che il verbale riporti chiaramente la richiesta e la decisione del giudice.
  • Il pubblico ministero ha l'onere di provare la destinazione allo spaccio; tuttavia la destinazione può essere desunta da elementi indiziari (diversità delle sostanze, confezionamento uniforme, presenza di materiale per il confezionamento, quantità e modalità di occultamento) purché la ricostruzione sia logica e motivata.
  • La mera presenza di denaro o di bustine vuote non è di per sé decisiva per escludere l'uso personale, ma può assumere rilievo congiuntamente ad altri elementi oggettivi.
  • La destinazione ad uso personale non costituisce una causa di non punibilità da provare dall'imputato; spetta all'accusa dimostrare, con elementi univoci, l'intento di spaccio.
  • Gli avvocati devono segnalare tempestivamente e in modo documentato conflitti di udienza o impedimenti professionali per poter fondare efficacemente eventuali richieste di rinvio; l'assenza di tempestiva comunicazione può portare al rigetto dell'istanza.
  • In sede di cassazione i motivi che si limitano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e valutate dai giudici di merito sono generalmente inammissibili se non indicano vizi specifici della motivazione impugnata.

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