Sentenza n. 12974/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Roma sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 17 aprile 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso contro l’inerzia della Questura di Roma, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Nelle more del giudizio, la Questura ha comunicato di avere concluso il procedimento in senso positivo per il richiedente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione ha definito il procedimento con esito favorevole al ricorrente, facendo venir meno l’utilità concreta della pronuncia sul silenzio. La decisione è stata adottata con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito. È stata liquidata in favore del difensore la somma complessiva di euro 708,50 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
come da avviso dato alle parti all’udienza ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a.
La norma è richiamata quale fondamento dell’avviso alle parti in relazione alla possibile definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 60 c.p.a.
il procedimento è stato definito con una sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza breve.
art. 4, comma 9, D.M. 55/2014
somme da ridurre del 50% ai sensi dell’art. 4 co. 9 D.M. 55/2014
La disposizione è stata applicata per la riduzione degli onorari in ragione della pronuncia in rito.
art. 130 d.P.R. 115/2002
dell’ulteriore 50% ai sensi dell’art. 130 DPR n. 115/2002
La disposizione è stata applicata per l’ulteriore riduzione degli onorari liquidati.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento favorevole al ricorrente, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La definizione del procedimento amministrativo nelle more del giudizio non comporta l’accoglimento della domanda sul silenzio, ma determina la sopravvenuta inutilità della pronuncia richiesta e la conseguente improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1568/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1569/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1570/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1571/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1572/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 lug 2026Sentenza n. 1573/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →