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Sentenza

Sentenza n. 12974/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202605186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Questura di Roma sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata il 17 aprile 2025

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso contro l’inerzia della Questura di Roma, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. Nelle more del giudizio, la Questura ha comunicato di avere concluso il procedimento in senso positivo per il richiedente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’amministrazione ha definito il procedimento con esito favorevole al ricorrente, facendo venir meno l’utilità concreta della pronuncia sul silenzio. La decisione è stata adottata con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito. È stata liquidata in favore del difensore la somma complessiva di euro 708,50 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    come da avviso dato alle parti all’udienza ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a.

    La norma è richiamata quale fondamento dell’avviso alle parti in relazione alla possibile definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 60 c.p.a.

    il procedimento è stato definito con una sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza breve.

  • art. 4, comma 9, D.M. 55/2014

    somme da ridurre del 50% ai sensi dell’art. 4 co. 9 D.M. 55/2014

    La disposizione è stata applicata per la riduzione degli onorari in ragione della pronuncia in rito.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    dell’ulteriore 50% ai sensi dell’art. 130 DPR n. 115/2002

    La disposizione è stata applicata per l’ulteriore riduzione degli onorari liquidati.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione conclude il procedimento con un provvedimento favorevole al ricorrente, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La definizione del procedimento amministrativo nelle more del giudizio non comporta l’accoglimento della domanda sul silenzio, ma determina la sopravvenuta inutilità della pronuncia richiesta e la conseguente improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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