Cassazione Penale, Ordinanza n. 02637/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui la Corte di appello, in sede esecutiva, aveva accolto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati già giudicati con sentenze irrevocabili, ai sensi degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., rideterminando la pena complessiva in sette anni, nove mesi e dieci giorni di reclusione e 24.889 euro di multa. Dalla motivazione emerge che il ricorso contestava la correttezza del giudizio dosimetrico e, in particolare, la sufficienza della motivazione sulla quantificazione della pena-base e degli aumenti per i reati satellite, nonché la valutazione dei presupposti della continuazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto il provvedimento conforme ai parametri legali e ai principi giurisprudenziali richiamati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la rideterminazione della pena effettuata dalla Corte territoriale era rispettosa delle emergenze del caso concreto e coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p., anche avuto riguardo al grado della colpa, alle connotazioni delle condotte illecite e alla recidiva. Ha richiamato il principio secondo cui, nella quantificazione della pena in sede di continuazione esecutiva, il giudice deve motivare sia sulla pena-base sia sugli aumenti per i reati satellite, e il principio delle Sezioni Unite sulla necessità di una verifica approfondita degli indici della continuazione; tuttavia ha concluso che il ricorso non superava tale vaglio. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
vincolo della continuazione
La continuazione può essere riconosciuta anche in sede esecutiva, con conseguente rideterminazione della pena complessiva.
art. 671 c.p.p.
richiesta avanzata ... finalizzata a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione
Il giudice dell'esecuzione può applicare la disciplina del reato continuato ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena è rimessa al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri legali.
art. 133 c.p.
La quantificazione della pena deve tener conto dei parametri di gravità del reato e della capacità a delinquere desumibile dai fattori indicati dalla norma.
Massime di principio
- In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede una verifica concreta e approfondita di elementi sintomatici quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, nonché la programmazione almeno nelle linee essenziali dei reati successivi al momento del primo fatto.
- Non è sufficiente valorizzare uno solo degli indici sintomatici della continuazione se i reati successivi risultano comunque frutto di determinazione estemporanea.
- Nella quantificazione della pena conseguente all'applicazione della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve motivare non solo sulla pena-base ma anche sull'entità dei singoli aumenti per i reati satellite, così da consentire un controllo effettivo del percorso logico-giuridico seguito.
- Il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base non basta, da solo, a rendere adeguata la motivazione sulla dosimetria della pena.
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