Corte di giustizia, Ordinanza C-788/22
Order of the Court of 21 March 2023. — Louis Vuitton Malletier v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-788/22 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in composizione preposta a decidere sull’ammissibilità delle impugnazioni, ha respinto la domanda di Louis Vuitton Malletier SAS di far ammettere il proprio ricorso avverso una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. Ha ritenuto che i motivi dedotti non fossero formulati con sufficiente precisione per dimostrare una questione rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Conseguentemente, l’impugnazione non è stata autorizzata a proseguire e la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: la Corte nega l’autorizzazione a procedere perché la domanda non dimostra che i motivi sollevino una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se i motivi di impugnazione contro la sentenza del Tribunale, relativi all’acquisizione di carattere distintivo per uso di un marchio non denominativo e alla violazione del diritto a un equo processo e del principio di parità delle armi, fossero sufficientemente circostanziati da dimostrare una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e dell’articolo 170b del regolamento di procedura della Corte.
Principio di diritto
In base all’articolo 58a dello Statuto e agli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, un’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di EUIPO è ammessa solo se il ricorrente dimostra, in modo chiaro, preciso e autosufficiente, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Se il ricorso si limita a contestare l’apprezzamento in fatto o afferma, in termini generici, errori di diritto o violazioni dell’articolo 47 della Carta senza spiegare concretamente la portata sistemica della questione, la Corte nega l’autorizzazione a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 7(3) del regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 51(2) del regolamento (CE) n. 40/94
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184(1) del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Ricorso in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità dell’impugnazione
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia resa dalla camera competente a stabilire se un ricorso possa essere trattato nel merito. Riguarda un’impugnazione proposta da Louis Vuitton Malletier SAS contro la sentenza del Tribunale relativa a un procedimento di nullità dinanzi all’EUIPO concernente la rappresentazione di un motivo a scacchiera.
Contesto fattuale e processuale
Louis Vuitton chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 19 ottobre 2022, con la quale era stata respinta la sua azione volta ad annullare e modificare la decisione della Quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 25 febbraio 2021, adottata nel contesto di un procedimento di nullità tra Mr Wisniewski e la società ricorrente. La Corte precisava sin dall’inizio che, trattandosi di un’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di decisioni di una commissione di ricorso dell’EUIPO, opera il filtro dell’articolo 58a dello Statuto.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama:
- il primo e il terzo comma dell’articolo 58a dello Statuto, che subordinano la trattazione dell’impugnazione all’autorizzazione preventiva quando la controversia riguarda decisioni del Tribunale su decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO;
- l’articolo 170a, paragrafo 1, del regolamento di procedura, che impone al ricorrente di allegare una domanda di ammissione contenente l’indicazione dell’issue significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione;
- gli articoli 170b, paragrafi 1 e 3, e 170b, paragrafo 4, del regolamento di procedura, che disciplinano la decisione in forma di ordinanza motivata e il contenuto della domanda;
- le disposizioni sostanziali richiamate dal ricorrente, ossia l’articolo 7(3) e l’articolo 51(2) del regolamento n. 40/94, nonché l’articolo 47 della Carta.
Motivi dedotti dalla ricorrente
Louis Vuitton sosteneva che i due motivi di impugnazione sollevassero questioni rilevanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. In particolare:
- con il primo motivo, contestava l’interpretazione del Tribunale in materia di acquisizione del carattere distintivo tramite l’uso, lamentando che fosse stato richiesto di provare tale acquisizione in tutti gli Stati membri, con un approccio che, a suo avviso, non sarebbe coerente con il carattere unitario del marchio UE;
- con il secondo motivo, invocava la violazione dell’articolo 47 della Carta e del principio di parità delle armi, sostenendo che l’onere probatorio così delineato configurerebbe una probatio diabolica e un’irragionevole ripartizione dell’onere della prova.
Ragionamento della Corte sul criterio di ammissibilità
La Corte ribadisce che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono significative per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di autorizzazione deve essere chiara e dettagliata: deve indicare i motivi dell’impugnazione, la disposizione o la giurisprudenza asseritamente violate, la natura dell’errore di diritto e l’impatto di tale errore sull’esito della decisione impugnata.
La Corte sottolinea inoltre che il meccanismo dell’articolo 58a ha lo scopo di limitare il controllo della Corte alle sole questioni che presentano un interesse sistemico per il diritto dell’Unione. Ne deriva che non possono essere esaminati motivi che si limitino a contestare valutazioni di fatto del Tribunale o che non esplicitino in modo rigoroso il nesso tra l’errore dedotto e una questione di rilievo generale.
Valutazione del primo motivo
Quanto alle censure relative agli articoli 7(3) e 51(2) del regolamento n. 40/94, la Corte osserva che Louis Vuitton, pur indicando le parti della sentenza impugnata e della giurisprudenza che riteneva pertinenti, non spiegava in modo chiaro e preciso in cosa consistesse esattamente la contraddizione denunciata. La ricorrente si limitava infatti ad affermare che il Tribunale aveva errato nel ritenere non provata l’acquisizione del carattere distintivo in tutti gli Stati membri, senza dimostrare come la giurisprudenza invocata fosse stata concretamente violata.
La Corte aggiunge che, nella misura in cui l’argomentazione mirava in realtà a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto del Tribunale, essa non era idonea, di regola, a sollevare una questione significativa per lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Valutazione del secondo motivo
Per quanto riguarda la dedotta violazione dell’articolo 47 della Carta, la Corte rileva che il ricorso non soddisfaceva comunque gli standard richiesti dall’articolo 170a e dall’articolo 170b del regolamento di procedura. La ricorrente si limitava a illustrare gli errori che attribuiva al Tribunale, senza spiegare in modo giuridicamente adeguato perché tali errori, anche se provati, avrebbero posto una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Decisione e conseguenze sulle spese
La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa ai fini dell’articolo 58a dello Statuto. Di conseguenza, il ricorso non è autorizzato a procedere.
Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica del ricorso alla controparte e quindi prima che quest’ultima potesse sostenere spese, la Corte dispone che Louis Vuitton Malletier SAS sopporti le proprie spese.
Principio ricavabile
L’ordinanza conferma che, nel sistema dell’articolo 58a dello Statuto, non basta denunciare un preteso errore di diritto o un’asserita incoerenza giurisprudenziale: il ricorrente deve dimostrare, con motivazione precisa e completa, che il motivo di impugnazione pone una questione di interesse sistemico per il diritto dell’Unione. In difetto, la Corte respinge la domanda di ammissione senza esaminare il merito dell’impugnazione.
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