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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-100/21

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 marzo 2023. — QB contro Mercedes-Benz Group AG, già Daimler AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg. — Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Omologazione dei veicoli a motore – Direttiva 2007/46/CE – Articolo 18, paragrafo 1 – Articolo 26, paragrafo 1 – Articolo 46 – Regolamento (CE) n. 715/2007 – Articolo 5, paragrafo 2 – Veicoli a motore – Motore diesel – Emissioni di agenti inquinanti – Valvola di ricircolo dei gas di scarico (valvola EGR) – Riduzione delle emissioni di ossido di azoto (NOx) limitata da un “intervallo termico” – Impianto di manipolazione – Tutela degli interessi del singolo acquirente di un veicolo munito di un impianto di manipolazione illecito – Diritto al risarcimento per illecito civile nei confronti del costruttore del veicolo – Modalità di calcolo del risarcimento – Principio di effettività – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Ricorso alla Corte da parte di un giudice monocratico. — Causa C-100/21

Giurisprudenza europea62021CJ0100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha riconosciuto che il regime UE di omologazione e delle emissioni tutela anche l'acquirente del veicolo, non solo l'ambiente e il mercato interno. In caso di veicolo dotato di impianto di manipolazione vietato, il diritto nazionale deve assicurare un risarcimento adeguato contro il costruttore, ma resta libero di disciplinarne le modalità, entro il limite dell'effettività. È stata invece dichiarata irricevibile la questione sulla compatibilità dell'articolo 267 TFUE con l'obbligo del giudice monocratico di rimettere la causa al collegio.

Tutela dell'acquirente di un veicolo diesel dotato di impianto di manipolazione illecito e criteri nazionali di risarcimento; irricevibile la questione sull'articolo 267 TFUE relativa al rinvio da parte del giudice monocratico.

La questione giuridica

Se le norme UE sull'omologazione e sulle emissioni dei veicoli tutelino anche l'interesse individuale dell'acquirente a ricevere un veicolo conforme e, in caso di installazione di un impianto di manipolazione vietato, se il diritto dell'Unione imponga o condizioni particolari per il risarcimento nei confronti del costruttore, inclusa l'imputazione del beneficio d'uso; inoltre, se l'articolo 267 TFUE osti a una disciplina nazionale che obbliga il giudice monocratico a rimettere la causa al collegio prima di adire la Corte.

Principio di diritto

Le disposizioni della direttiva 2007/46/CE e del regolamento n. 715/2007, lette congiuntamente, non perseguono solo interessi generali di tutela dell'ambiente e del mercato interno, ma proteggono anche l'interesse particolare del singolo acquirente a ottenere un veicolo conforme e privo di impianti di manipolazione vietati; ne consegue che lo Stato membro deve prevedere un diritto al risarcimento contro il costruttore quando tale illecito causi un danno, fermo restando che le modalità di calcolo del risarcimento sono rimesse al diritto nazionale purché non rendano la tutela impossibile o eccessivamente difficile e garantiscano un ristoro adeguato. La settima questione è irricevibile perché il giudice del rinvio non ha dimostrato la necessità della risposta ai fini della decisione della controversia principale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2007/46/CE
  • Regolamento (CE) n. 715/2007
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 823 BGB
  • Articolo 348 ZPO
  • Regolamento (UE) 2018/858
  • Regolamento (CE) n. 385/2009

Tutela dell'acquirente di un veicolo con impianto di manipolazione illecito e risarcimento contro il costruttore

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Ravensburg in una controversia tra un acquirente di un veicolo diesel usato e il costruttore, relativa alla presenza di un software che riduce il ricircolo dei gas di scarico in funzione della temperatura esterna. La Corte si pronuncia sull'interpretazione della direttiva 2007/46/CE e del regolamento (CE) n. 715/2007, nonché, in via preliminare, sulla ricevibilità di una questione riguardante l'articolo 267 TFUE.

Fatti e procedimento principale

QB ha acquistato un autoveicolo Mercedes-Benz C 220 CDI Euro 5 dotato di un software che limita il tasso di ricircolo dei gas di scarico al di sotto di una certa soglia termica, con aumento delle emissioni di NOx. Dinanzi al giudice tedesco, l'acquirente chiede il risarcimento del danno asseritamente causato dall'immissione sul mercato di un veicolo con impianto di manipolazione vietato dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2007/46/CE, e segnatamente gli articoli 18, paragrafo 1, 26, paragrafo 1, 30 e 46, oltre all'allegato IX;
  • il regolamento (CE) n. 715/2007, in particolare gli articoli 3, punto 10, 4, 5, paragrafo 2, e 13;
  • l'articolo 267 TFUE, per la questione di ricevibilità;
  • il diritto tedesco, in particolare l'articolo 823 BGB e l'articolo 348 ZPO.

Ricevibilità della settima questione

La Corte dichiara irricevibile la questione relativa all'articolo 267 TFUE e all'eventuale obbligo, per il giudice monocratico, di rinviare la causa al collegio giudicante civile prima di adire la Corte. Il giudice del rinvio non ha spiegato in che modo la risposta fosse necessaria per decidere la controversia principale, né ha chiarito l'incidenza concreta della pretesa irregolarità procedurale sulla decisione finale.

Qualificazione dell'intervallo termico come impianto di manipolazione

Richiamando la propria giurisprudenza recente, la Corte ribadisce che un dispositivo che riduce l'efficacia del controllo delle emissioni soltanto entro una fascia di temperature costituisce un "impianto di manipolazione" ai sensi dell'articolo 3, punto 10, del regolamento n. 715/2007. L'eccezione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), deve essere interpretata restrittivamente e può operare solo quando il dispositivo sia strettamente necessario a evitare rischi immediati di danno o avaria al motore, tali da creare un pericolo concreto al momento della guida.

Tutela dell'interesse individuale dell'acquirente

La Corte afferma che il sistema normativo dell'Unione non tutela soltanto interessi generali. La direttiva quadro e il regolamento sulle emissioni istituiscono un nesso diretto tra costruttore e acquirente finale: il costruttore deve rilasciare il certificato di conformità, necessario per l'immatricolazione e la circolazione del veicolo, e l'acquirente può ragionevolmente attendersi che il veicolo sia conforme alla normativa UE, compreso il divieto di impianti di manipolazione.

La Corte osserva inoltre che, se un impianto illecito viene scoperto dopo l'omologazione, possono essere rimessi in discussione sia l'omologazione CE sia il certificato di conformità. Ne consegue che l'illiceità incide concretamente sulla posizione del singolo acquirente, in quanto può mettere in dubbio la possibilità di immatricolare, vendere o utilizzare il veicolo senza problemi.

Diritto al risarcimento e ruolo del diritto nazionale

Dalla combinazione delle disposizioni UE rilevanti deriva che gli Stati membri devono prevedere un diritto al risarcimento per il danno causato all'acquirente dall'installazione di un impianto di manipolazione vietato. Tuttavia, in assenza di una disciplina UE sulle modalità di quantificazione, spetta al diritto nazionale stabilire le regole concrete del risarcimento.

La Corte precisa che il principio di effettività osta a norme nazionali che rendano il risarcimento praticamente impossibile o eccessivamente difficile. Allo stesso tempo, i giudici nazionali possono vigilare affinché la tutela non si traduca in un indebito arricchimento del danneggiato.

Beneficio d'uso del veicolo

Quanto all'imputazione del beneficio derivante dall'uso del veicolo, la Corte non enuncia una regola uniforme di diritto UE, ma rimette la questione al diritto nazionale, con il solo limite che il risarcimento deve rimanere adeguato al danno subito. Spetta quindi al giudice del rinvio verificare se e come il valore dell'uso effettivo possa essere detratto senza compromettere l'effettività della tutela.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l'articolo 18, paragrafo 1, l'articolo 26, paragrafo 1, e l'articolo 46 della direttiva 2007/46/CE, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 715/2007, tutelano anche gli interessi particolari del singolo acquirente di un veicolo munito di impianto di manipolazione vietato;
  • in mancanza di una disciplina UE specifica sulle modalità di calcolo, spetta al diritto dello Stato membro determinare le regole del risarcimento del danno, purché il ristoro sia adeguato;
  • la settima questione sull'articolo 267 TFUE è irricevibile.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori italiani, la pronuncia conferma che le norme UE sull'omologazione e sulle emissioni possono costituire base normativa per rivendicazioni risarcitorie dell'acquirente nei confronti del costruttore, ove il veicolo presenti un impianto di manipolazione vietato. Resta però affidata al diritto interno la disciplina dei criteri di liquidazione del danno, che non deve però svuotare di effettività la protezione garantita dal diritto dell'Unione.

Come è indicizzato

Materieomologazione dei veicoliemissioni inquinanti dei motori dieselimpianti di manipolazioneresponsabilità civile del costruttoreeffettività della tutela giurisdizionale

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