Tribunale, Sentenza T-306/22
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 22 March 2023. — Fun Factory GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark love you so much – Earlier EU figurative mark I LOVE YOU SINCE FOREVER – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-306/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Fun Factory contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di I Love You, Inc. alla registrazione del marchio "love you so much". La Corte ha ritenuto identici i prodotti, simili i segni e sufficiente, nonostante la debole distintività del marchio anteriore, il rischio di confusione per il pubblico anglofono dell’Unione. Le spese sono state poste a carico di ciascuna parte.
Opposizione marchio UE: la differenza fra i segni "love you so much" e "I LOVE YOU SINCE FOREVER" non esclude il rischio di confusione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
La questione giuridica
Se il pubblico possa confondere il segno richiesto "love you so much" con il marchio figurativo anteriore "I LOVE YOU SINCE FOREVER", alla luce dell’identità dei prodotti, della somiglianza dei segni e del carattere distintivo debole del marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, anche in presenza di un marchio anteriore dotato di debole distintività intrinseca e di un livello di attenzione elevato per parte del pubblico pertinente, può sussistere rischio di confusione quando i prodotti sono identici e i segni condividono un elemento verbale dominante comune che produce una somiglianza visiva, fonetica e concettuale almeno media; il marchio richiesto è quindi respinto e il ricorso è infondato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
Opposizione alla registrazione del marchio UE "love you so much"
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della Quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rigetto parziale della domanda di registrazione del segno denominativo "love you so much" per prodotti delle classi 5 e 10. Il Tribunale esamina un caso di opposizione fondata su un marchio UE figurativo anteriore contenente l’elemento verbale "I LOVE YOU SINCE FOREVER".
Fatti e procedimento amministrativo
Fun Factory GmbH aveva chiesto la registrazione del marchio UE "love you so much" per:
- classe 5: lubrificanti ad uso sessuale;
- classe 10: apparecchi per massaggio, articoli e ausili sessuali, coppette mestruali e preservativi.
I Love You, Inc. aveva proposto opposizione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sulla base di un precedente marchio UE figurativo registrato per prodotti analoghi delle classi 5 e 10. La divisione di opposizione aveva accolto l’opposizione salvo che per le coppette mestruali; la commissione di ricorso aveva poi respinto l’appello della richiedente.
Questione giuridica sottoposta al Tribunale
La questione centrale era se, nel contesto dell’opposizione, sussistesse un rischio di confusione tra i segni in conflitto. In particolare, il Tribunale doveva verificare:
- la determinazione del pubblico pertinente, limitata per ragioni di economia processuale alla parte anglofona del pubblico dell’Unione;
- il grado di somiglianza tra i prodotti;
- la somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni;
- l’incidenza del carattere distintivo debole del marchio anteriore sulla valutazione globale.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non può essere registrato se, per l’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti/servizi, esiste un rischio di confusione nel territorio di protezione del marchio anteriore. Ricorda inoltre che la valutazione deve essere globale e tener conto dell’interdipendenza fra somiglianza dei segni e dei prodotti, nonché che basta che il motivo relativo di rifiuto sussista in una parte dell’Unione.
Pubblico pertinente e grado di attenzione
La commissione di ricorso aveva individuato il pubblico pertinente nel consumatore medio anglofono dell’Unione. Il Tribunale conferma tale approccio, rilevando che il pubblico è composto dal grande pubblico. Quanto al livello di attenzione:
- per i sex toys e per i preservativi il livello è considerato elevato;
- per i lubrificanti sessuali il livello è invece medio, trattandosi di prodotti economici, di uso corrente e acquistati senza particolare analisi comparativa.
Confronto dei prodotti
Il Tribunale conferma la valutazione secondo cui i prodotti in conflitto sono identici, circostanza non contestata dalle parti. Tale identità rafforza, in chiave di interdipendenza, il peso della somiglianza dei segni.
Confronto dei segni
Il Tribunale analizza i segni sulla base dell’impressione d’insieme, tenendo conto degli elementi distintivi e dominanti.
Per il marchio anteriore, l’elemento dominante è "i love you", mentre "since forever" e gli elementi figurativi a forma di cuore hanno funzione secondaria e decorativa.
Per il marchio richiesto, l’elemento dominante è "love you"; l’espressione "so much" serve soprattutto a rafforzare semanticamente il messaggio e non ne modifica in modo significativo il contenuto.
Sul piano:
- visivo, i segni coincidono nell’elemento "love you", posto nella parte principale di entrambi; le differenze grafiche, la presenza di "i" e di "since forever" e la stilizzazione del marchio anteriore hanno rilievo limitato;
- fonetico, la somiglianza resta media, poiché una parte del pubblico potrebbe non pronunciare l’elemento secondario "since forever" e, in ogni caso, la sequenza comune "love you" resta percepibile;
- concettuale, entrambi i segni evocano l’idea dell’amore e dell’atto di amare, con rafforzamento di tale significato da parte degli elementi aggiuntivi.
Carattere distintivo del marchio anteriore
Il Tribunale conferma che il marchio anteriore possiede una debole distintività intrinseca, poiché allude alla destinazione dei prodotti in ambito sessuale. Tuttavia, tale debole distintività non esclude automaticamente il rischio di confusione quando convergono altri fattori significativi, quali identità dei prodotti e somiglianza media dei segni.
Valutazione globale e decisione
Applicando il principio di interdipendenza, il Tribunale afferma che il rischio di confusione sussiste nonostante:
- il carattere distintivo debole del marchio anteriore;
- il livello di attenzione elevato per alcuni prodotti;
- la funzione in parte evocativa dell’elemento comune.
La combinazione di identità dei prodotti, presenza di un elemento verbale dominante comune e somiglianza visiva, fonetica e concettuale almeno media conduce a confermare la valutazione dell’EUIPO. Il ricorso viene quindi respinto integralmente.
Spese
Poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna alle spese solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, il Tribunale dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
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