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Ordinanza

Ordinanza n. 2846/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2025, con il quale sono stati approvati gli esiti dell’attività di valutazione tecnico-economica svolta dalla Commissione di Esperti e la graduatoria predisposta dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (C.S.E.A.), ai sensi dell’art. 11, commi 8 e 9, dell’Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’area strategica Fonti Rinnovabili Non Programmabili, finanziabili nell’ambito dell’iniziativa “Mission Innovation 2.0”, approvato con decreto direttoriale n. 132 del 3 marzo 2025 (anche denominato “Avviso pubblico del 18.11.2025 per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’area strategica Fonti Rinnovabili Non Programmabili, finanziabili nell’ambito dell’iniziativa Mission Innovation 2.0”), nella parte in cui la proposta “GEMSTAR – Tecnologia innovativa per la produzione di energia dalle correnti di marea Codice Progetto - MI_RNP_00305” delle ricorrenti è stata inserita nell’elenco delle domande escluse dal finanziamento; - ove e per quanto di ragione e in parte qua laddove non ha ritenuto ammissibile la domanda delle ricorrenti; - ove e per quanto di ragione dell’elenco di cui all’Allegato 2 al decreto direttoriale del 18 novembre 2025, nella parte in cui la proposta di progetto delle ricorrenti ha ottenuto all’esito della valutazione tecnico-economica un punteggio inferiore alla soglia minima prevista dall’art. 11, commi 5 e 10 dell’Avviso di cui al superiore punto a) per uno o più criteri ivi previsti e non è stata ritenuta ammissibile al finanziamento; - ove e per quanto di ragione della Valutazione “Fase tecnico-economica” della domanda di contributo (MI_RNP_00305) presentata dalle ricorrenti e compiuta dalla Commissione nominata dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, soggetto gestore delle attività di verifica del bando, e sottoscritto dai membri della Commissione, quale atto presupposto del sopra indicato Decreto Direttoriale che ha escluso la prefata domanda dai progetti ammessi a finanziamento; - ove e per quanto di ragione dell’art. 11, comma 4, lettere da a) ad f), dell’Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’area strategica Fonti Rinnovabili Non Programmabili, finanziabili nell’ambito dell’iniziativa “Mission Innovation 2.0”, laddove, per ciascun sub-criterio di valutazione tecnico economica non ha previsto l’attribuzione di uno specifico peso; - ove e per quanto di ragione della nota prot. n. 60483 del 13 novembre 2025, acquisita al protocollo MASE DGPIF in data 14 novembre 2025 con il n. 214525 con la quale sono stati resi noti gli esiti dell’attività di verifica svolta dalla Commissione di esperti in relazione alla fase di valutazione tecnico-economica prevista dall’art. 11, comma 1, lettera b) dell’Avviso pubblico per la presentazione di Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica riguardanti l’area strategica Fonti Rinnovabili Non Programmabili, finanziabili nell’ambito dell’iniziativa “Mission Innovation 2.0”; - ove e per quanto di ragione, della nota prot. n. 156836 del 25 agosto 2025 della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, in merito alle competenze ed esperienze specifiche richieste in relazione alle attività previste e alla complessità e specificità dei temi trattati, nonché delle valutazioni in relazione al numero di Commissioni necessarie, al numero degli esperti e alle modalità di individuazione degli stessi, secondo la procedura interna richiamata nella suddetta nota; - dei verbali, degli atti istruttori, preparatori e propedeutici al provvedimento finale di esclusione della domanda delle ricorrenti, di estremi e contenuto ignoti; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, anche di natura istruttoria ed endoprocedimentale, nonché interlocutoria, a quelli indicati nei superiori punti, ivi compresi, ove adottati medio tempore, la graduatoria finale e gli atti di ammissione ai finanziamenti e le richieste di formale accettazione da parte dei soggetti beneficiari riferite alle 11 (undici) proposte di ammissione collocatesi nella graduatoria della Commissione di valutazione approvata con Decreto direttoriale del 18 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2025, tra quelle considerate ammesse e finanziabili, di estremi e contenuto ignoti, con espressa riserva di motivi aggiunti; - di ogni altro atto consequenziale alle richieste di accesso agli atti inviate dalle ricorrenti che non sono state accolte e/o accolte solo parzialmente, e comunque connesso alle richieste delle istanti volte a conoscere gli esiti della procedura valutativa; nonchè per l’accertamento del diritto delle ricorrenti a vedere la propria domanda “GEMSTAR – Tecnologia innovativa per la produzione di energia dalle correnti di marea Codice Progetto - MI_RNP_00305” inserita nell’elenco delle domande ammesse a finanziamento.

Giustizia amministrativa202602074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal finanziamento del progetto "GEMSTAR" nell’ambito dell’avviso Mission Innovation 2.0, mediante decreto direttoriale, graduatoria e valutazione tecnico-economica della commissione di esperti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente e soggetto gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato il decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 18 novembre 2025, nella parte in cui ha approvato gli esiti della valutazione tecnico-economica e inserito il progetto "GEMSTAR" tra le domande escluse dal finanziamento. Sono stati impugnati anche l’elenco delle domande, la valutazione della commissione di esperti, gli atti istruttori e preparatori, nonché le note della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali relative alle competenze degli esperti, alla composizione delle commissioni e alle modalità di individuazione degli stessi. Le ricorrenti hanno contestato, inoltre, l’art. 11, comma 4, lettere da a) ad f), dell’avviso, lamentando la mancata previsione di uno specifico peso per ciascun sub-criterio di valutazione tecnico-economica. È stato chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, nonché l’accertamento del diritto all’inserimento del progetto tra quelli ammessi a finanziamento. Le censure riguardavano profili rimessi alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione e della commissione, deducendo l’erroneità e l’irragionevolezza della valutazione e dell’esclusione. Quanto al periculum in mora, le ricorrenti prospettavano il rischio che le risorse disponibili fossero riallocate nell’ambito di altri avvisi pubblici.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, riservando ogni ulteriore valutazione alla fase di merito e disponendo che le spese fossero regolate con la decisione definitiva. In sede di sommaria delibazione, il Collegio ha ritenuto che le censure investissero valutazioni di discrezionalità tecnica dell’amministrazione e della commissione di esperti e che non emergessero con immediatezza profili di evidente erroneità, illogicità o irragionevolezza dell’esclusione. Ha inoltre escluso, prima facie, la sussistenza del periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto aveva carattere meramente economico ed era integralmente ristorabile. Il rischio di una futura riallocazione delle risorse è stato considerato meramente eventuale, anche perché le risorse ancora disponibili risultavano, allo stato, ampiamente sufficienti a soddisfare per intero le pretese delle ricorrenti. La domanda cautelare è stata quindi respinta senza anticipare il giudizio sulla fondatezza del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 11, commi 4, 5, 8, 9 e 10, dell’Avviso pubblico Mission Innovation 2.0

    Non presenti nel testo oltre ai riferimenti ai commi.

    La controversia riguarda i criteri e le soglie della valutazione tecnico-economica, nonché l’approvazione degli esiti e della graduatoria.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha verificato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, le contestazioni relative a valutazioni tecnico-economiche dell’amministrazione non giustificano la sospensione del provvedimento quando, a una prima delibazione, non emergano profili immediatamente evidenti di erroneità, illogicità o irragionevolezza.
  • Il periculum in mora non sussiste, di regola, quando il pregiudizio allegato è esclusivamente economico e integralmente ristorabile, salvo che siano dimostrati elementi concreti idonei a escludere la reintegrazione patrimoniale.
  • Il rischio meramente eventuale di riallocazione delle risorse pubbliche non integra un danno grave e irreparabile quando, allo stato, le risorse residue risultino sufficienti a soddisfare la pretesa economica dedotta in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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