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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17232/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'ufficio aveva richiesto imposta di donazione, ipotecaria e catastale in misura proporzionale in relazione all'atto di costituzione di un trust immobiliare autodichiarato, registrato nel 2010. Il contribuente aveva impugnato l'atto avanti al giudice tributario, ma sia la commissione provinciale sia quella regionale avevano respinto il ricorso/appello. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: due vizi di motivazione ex art. 360, n. 4, c.p.c. per asserita inesistenza/carenza della motivazione sulla tassazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale e dell'imposta sulle donazioni; due censure di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. per errata applicazione dell'art. 2, comma 47, d.l. 262/2006 in tema di imposta sulle donazioni e degli artt. 1 e 10 d.lgs. 347/1990 in tema di imposte ipotecaria e catastale, sostenendo che, nel trust autodichiarato, la tassazione dovesse essere in misura fissa e non proporzionale. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo e il quarto motivo perché fondati su una questione più liquida.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo, assorbendo i primi due. Ha cassato la sentenza della commissione regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità, rilevando che l'orientamento seguito si è consolidato solo dopo la proposizione del ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    vengono richiamati i vizi denunciabili in cassazione: nullità della sentenza per motivazione mancante o carente e violazione di legge

  • art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006

    la costituzione del vincolo di destinazione non costituisce autonomo presupposto impositivo; per l'imposta di donazione occorre un effettivo trasferimento di ricchezza

  • l. n. 286 del 2006

    conv. in l. n. 286 del 2006

    norma di conversione del d.l. 262/2006, richiamata insieme al regime impositivo del vincolo di destinazione

  • artt. 1 e 10 d.lgs. n. 347 del 1990

    le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa in assenza di un trasferimento effettivo e definitivo di ricchezza

  • art. 53 Cost.

    il tributo è giustificato solo in presenza di un effettivo indice di ricchezza

  • L. n. 364 del 1989

    richiamata come legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja sul trust

  • art. 384 c.p.c.

    consente la decisione nel merito da parte della Corte quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto

  • artt. 24 e 111 Cost.

    giustificano la trattazione prioritaria della questione più liquida per esigenze di economia processuale

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per i motivi di nullità della sentenza per difetto di motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per i motivi di violazione di legge

Massime di principio

  • Nel trust, la sola costituzione del vincolo di destinazione o la dotazione patrimoniale non integrano di per sé un autonomo presupposto impositivo ai fini dell'imposta di donazione e delle imposte proporzionali di registro, ipotecaria e catastale.
  • Per applicare l'imposta in misura proporzionale occorre verificare la presenza di un effettivo e definitivo trasferimento di ricchezza, stabile e non meramente strumentale, dal disponente al beneficiario.
  • Se l'atto istitutivo o di dotazione del trust sono meri atti strumentali di segregazione patrimoniale e non determinano un trasferimento definitivo al beneficiario, la tassazione deve avvenire in misura fissa.
  • Quando la questione è definita sulla base di un principio di diritto consolidato e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito ex art. 384 c.p.c.
  • La sopravvenuta consolidazione dell'orientamento giurisprudenziale può giustificare la compensazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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