Sentenza n. 162/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza diretta a ottenere informazioni e documenti sulla durata in carica dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina
Esito
Favorevole al resistente (consiglio disciplinare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull’istanza con cui chiedeva di conoscere la durata del mandato dei componenti in carica del Consiglio distrettuale di disciplina e, in alternativa, copia del documento attestante la scadenza della nomina. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, sostenendo che le informazioni fossero necessarie per tutelare le proprie ragioni in vista della presentazione di un esposto disciplinare e di eventuali iniziative giudiziarie. Ha contestato che il Consiglio potesse valutare la funzionalità difensiva dei dati richiesti e ha affermato che le informazioni, già pubblicate online ma in modo asseritamente impreciso, richiedevano un chiarimento. In replica ha precisato che la domanda era circoscritta alla durata in carica dei componenti, oppure al documento che la attestasse. Il Consiglio ha eccepito il difetto di interesse e di legittimazione passiva e ha sostenuto di aver riscontrato la richiesta indicando i documenti disponibili sul proprio sito istituzionale.
La decisione
Il TAR ha superato le eccezioni processuali e ha respinto il ricorso nel merito. La domanda di una semplice risposta sulla durata del mandato è stata qualificata come richiesta di informazioni, non come accesso documentale tutelabile con il rito dell’accesso. Quanto alla richiesta subordinata di un documento, il Consiglio aveva indicato il link al documento già pubblicato sul proprio sito, unico documento in suo possesso utile a riscontrare l’istanza; non poteva quindi essere ordinata l’ostensione di ulteriori informazioni non contenute in documenti formati o detenuti dall’amministrazione. Una domanda riferita a dati generici relativi ad atti non individuati, dei quali non sono certi consistenza, contenuto ed effettiva esistenza, avrebbe carattere esplorativo. Il giudice ha inoltre rilevato che l’interesse difensivo prospettato era eventuale e prospettico, poiché volto a valutare se e quando presentare un esposto anche in funzione della futura composizione del Consiglio. Il ricorrente è stato condannato a pagare al Consiglio resistente 1.500 euro, oltre accessori e oneri di legge; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
In riguardo al primo periodo (“semplice risposta se la tempistica/durata (…)”), l’istanza integra una domanda di informazioni e non un’istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 ss. L. 241/1990, e, pertanto, non è tutelabile con il rito sull’accesso, dovendo essere così respinta.
L’accesso documentale riguarda documenti amministrativi e non consente di ottenere una risposta informativa o un chiarimento che non risulti da documenti formati o detenuti dall’amministrazione.
Massime di principio
- Il rito dell’accesso documentale non tutela una richiesta diretta a ottenere dall’amministrazione una semplice informazione o un chiarimento, quando la risposta non corrisponde all’ostensione di un documento amministrativo.
- L’amministrazione non può essere condannata a ostendere documenti che non detiene né a formare informazioni non già riversate in documenti; se il documento utile è già pubblicato online e l’amministrazione ne indica il collegamento, non sussistono i presupposti per ordinare una nuova ostensione.
- È esplorativa e non accoglibile una richiesta di accesso a dati generici riferiti a un insieme non individuato di atti, dei quali non siano certi consistenza, contenuto ed effettiva esistenza.
- Ai fini dell’accesso documentale, l’interesse deve essere attuale e concreto: non basta un interesse meramente eventuale o prospettico, diretto a valutare se e quando intraprendere future iniziative.
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