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Sentenza

Sentenza del 05/08/2015 n. 1249 - Comm. Trib. Prov. Torino

Diritto tributario comunitario - Libera circolazione dei capitali - Obbligo quadro RW - Impedimento - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la compatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’obbligo di compilare il quadro RW, sostenendo che tale adempimento, unitamente alle sanzioni previste in caso di omissione, costituisse un ostacolo alla libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri. La questione riguardava quindi se l’obbligo di dichiarare allo Stato la detenzione di attività finanziarie o investimenti esteri fosse sproporzionato o tale da dissuadere i contribuenti dall’effettuare operazioni transfrontaliere.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stato ritenuto che l’obbligo di compilazione del quadro RW e il connesso regime sanzionatorio non impediscano la libera circolazione dei capitali in ambito comunitario. Le attività e gli investimenti esteri possono essere effettuati, ma devono essere previamente comunicati all’Amministrazione finanziaria mediante una dichiarazione avente finalità conoscitive e di monitoraggio fiscale. L’obbligo dichiarativo non costituisce, di per sé, un divieto o una restrizione incompatibile con il diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Diritto dell’Unione europea – libera circolazione dei capitali

    La libera circolazione dei capitali non esclude la possibilità per gli Stati membri di imporre obblighi dichiarativi finalizzati al monitoraggio fiscale, purché tali obblighi non vietino la circolazione e siano funzionali alla conoscenza e al controllo dei flussi finanziari.

  • Normativa nazionale sul monitoraggio fiscale – quadro RW

    L’obbligo di compilare il quadro RW per indicare investimenti e attività finanziarie detenuti all’estero è considerato un adempimento informativo. Il relativo regime sanzionatorio è collegato all’omessa dichiarazione e non rende, in quanto tale, illegittima la circolazione dei capitali.

Massime di principio

  • Un obbligo di comunicazione fiscale relativo a investimenti esteri non costituisce automaticamente una violazione della libera circolazione dei capitali: occorre verificare se impedisca concretamente l’operazione o la renda eccessivamente onerosa.
  • Gli Stati membri possono richiedere informazioni sui capitali detenuti all’estero per finalità di monitoraggio, contrasto all’evasione e controllo fiscale, anche quando le operazioni riguardano altri Stati dell’Unione europea.
  • La mancata compilazione del quadro RW può comportare sanzioni anche se l’investimento estero è lecito; l’obbligo dichiarativo è distinto dall’obbligo di pagamento delle imposte sui redditi prodotti dall’investimento.
  • In situazioni analoghe, la compatibilità europea della misura va valutata considerando finalità, proporzionalità e concreta incidenza dell’adempimento e delle sanzioni, non la loro mera esistenza.

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