Cassazione Penale, Sentenza n. 32608/2022 del 05/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 476, 479 e 640, comma 2, cod. pen. e propone tre motivi: (1) mancata acquisizione di una "contro-prova" ritenuta decisiva (omessa audizione degli operatori della Guardia di Finanza e di altri testi), nonostante l'implementazione istruttoria d'ufficio; (2) vizio di motivazione e valutazione erronea delle prove in ordine alla responsabilità dell'imputato; (3) eccessività della pena comminata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché la difesa si era opposta in primo grado all'assunzione officiosa di taluni testi e aveva chiesto solo l'esame di altro teste, dunque non può censurare ora la mancata acquisizione di prove che aveva osteggiato; inoltre la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto l'identificazione dell'imputato certa sulla base di geolocalizzazioni, relazioni di servizio e documentazione fotografica, e ha adeguatamente motivato il diniego di supplemento istruttorio. Il secondo motivo non è sindacabile in cassazione trattandosi di censure di merito e di doglianze generiche, richiamando il principio di limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto; il terzo motivo è generico e pertanto inammissibile. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 507 cod. proc. pen.
Regola l'assunzione d'ufficio di mezzi di prova e riconosce alle parti il diritto alla prova contraria; il giudice può negare la prova contraria se vietata dalla legge o manifestamente superflua, irrilevante o inutile. Applicazione: il giudice d'appello ha ritenuto legittimo non disporre ulteriori escussioni quando le prospettive probatorie risultavano già adeguatamente supportate dagli atti acquisiti.
artt. 495, 512, 530, 192, 603, 606 cod. proc. pen.
Richiamate nella censura sullo svolgimento del dibattimento e sulla motivazione; in particolare art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. è invocato per l'omessa assunzione di prove decisive in appello, ma la Cassazione ricorda che tale vizio sussiste solo se le prove sono sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (impossibilità di sindacare in cassazione valutazioni meramente critiche non specifiche).
artt. 476, 479, 640 cod. pen.
Norme penali relative alle fattispecie contestate (falsità e truffa aggravata): la Corte d'appello ha confermato la responsabilità per tali reati e la Cassazione non ha rilevato errori di diritto idonei a consentire il sindacato di legittimità.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma formale richiamata per l'enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; utilizzata per la corretta esposizione delle censure.
decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 art. 23, comma 8 e decreto-legge n.105/2021 artt. 1 e 7
Richiamati in relazione alla requisitoria del Procuratore Generale depositata in udienza secondo le disposizioni emergenziali/procedurali che regolano modalità e termini delle conclusioni.
Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016; Sez. U. Filardo n. 29541 del 16/07/2020)
Precedenti utilizzati per precisare i limiti del diritto alla prova contraria in caso di acquisizione d'ufficio e per ribadire il divieto di sindacare in cassazione valutazioni di fatto non specificamente impugnate; principio Filardo sul limite del sindacato di legittimità rispetto alle valutazioni probatorie dei giudici di merito.
Massime di principio
- Se la difesa si è espressamente opposta in primo grado all'assunzione di determinate prove, non può successivamente lamentarne la mancata acquisizione in sede di impugnazione.
- Quando il giudice acquista d'ufficio nuovi atti probatori (art. 507 c.p.p.), le parti hanno diritto alla prova contraria, ma il giudice può negarli se manifestamente superflui, irrilevanti o vietati; tale scelta deve essere adeguatamente motivata.
- La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto ampiamente motivate dai giudici di merito; i motivi di cassazione devono sollevare questioni di diritto o errori di motivazione non puramente fattuali.
- La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello integra vizio riconoscibile in cassazione solo se riguarda prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado.
- Le censure generiche o prive di specificità in punto di responsabilità o di quantificazione della pena sono inammissibili: il ricorso deve esporre ragioni concrete e specifiche per consentire il controllo di legittimità.
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