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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32608/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 476, 479 e 640, comma 2, cod. pen. e propone tre motivi: (1) mancata acquisizione di una "contro-prova" ritenuta decisiva (omessa audizione degli operatori della Guardia di Finanza e di altri testi), nonostante l'implementazione istruttoria d'ufficio; (2) vizio di motivazione e valutazione erronea delle prove in ordine alla responsabilità dell'imputato; (3) eccessività della pena comminata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché la difesa si era opposta in primo grado all'assunzione officiosa di taluni testi e aveva chiesto solo l'esame di altro teste, dunque non può censurare ora la mancata acquisizione di prove che aveva osteggiato; inoltre la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto l'identificazione dell'imputato certa sulla base di geolocalizzazioni, relazioni di servizio e documentazione fotografica, e ha adeguatamente motivato il diniego di supplemento istruttorio. Il secondo motivo non è sindacabile in cassazione trattandosi di censure di merito e di doglianze generiche, richiamando il principio di limite del sindacato di legittimità sulle valutazioni di fatto; il terzo motivo è generico e pertanto inammissibile. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Regola l'assunzione d'ufficio di mezzi di prova e riconosce alle parti il diritto alla prova contraria; il giudice può negare la prova contraria se vietata dalla legge o manifestamente superflua, irrilevante o inutile. Applicazione: il giudice d'appello ha ritenuto legittimo non disporre ulteriori escussioni quando le prospettive probatorie risultavano già adeguatamente supportate dagli atti acquisiti.

  • artt. 495, 512, 530, 192, 603, 606 cod. proc. pen.

    Richiamate nella censura sullo svolgimento del dibattimento e sulla motivazione; in particolare art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. è invocato per l'omessa assunzione di prove decisive in appello, ma la Cassazione ricorda che tale vizio sussiste solo se le prove sono sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado (impossibilità di sindacare in cassazione valutazioni meramente critiche non specifiche).

  • artt. 476, 479, 640 cod. pen.

    Norme penali relative alle fattispecie contestate (falsità e truffa aggravata): la Corte d'appello ha confermato la responsabilità per tali reati e la Cassazione non ha rilevato errori di diritto idonei a consentire il sindacato di legittimità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma formale richiamata per l'enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; utilizzata per la corretta esposizione delle censure.

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 art. 23, comma 8 e decreto-legge n.105/2021 artt. 1 e 7

    Richiamati in relazione alla requisitoria del Procuratore Generale depositata in udienza secondo le disposizioni emergenziali/procedurali che regolano modalità e termini delle conclusioni.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 2, n. 54274 del 04/10/2016; Sez. U. Filardo n. 29541 del 16/07/2020)

    Precedenti utilizzati per precisare i limiti del diritto alla prova contraria in caso di acquisizione d'ufficio e per ribadire il divieto di sindacare in cassazione valutazioni di fatto non specificamente impugnate; principio Filardo sul limite del sindacato di legittimità rispetto alle valutazioni probatorie dei giudici di merito.

Massime di principio

  • Se la difesa si è espressamente opposta in primo grado all'assunzione di determinate prove, non può successivamente lamentarne la mancata acquisizione in sede di impugnazione.
  • Quando il giudice acquista d'ufficio nuovi atti probatori (art. 507 c.p.p.), le parti hanno diritto alla prova contraria, ma il giudice può negarli se manifestamente superflui, irrilevanti o vietati; tale scelta deve essere adeguatamente motivata.
  • La Corte di Cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di fatto ampiamente motivate dai giudici di merito; i motivi di cassazione devono sollevare questioni di diritto o errori di motivazione non puramente fattuali.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello integra vizio riconoscibile in cassazione solo se riguarda prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado.
  • Le censure generiche o prive di specificità in punto di responsabilità o di quantificazione della pena sono inammissibili: il ricorso deve esporre ragioni concrete e specifiche per consentire il controllo di legittimità.

Testo integrale

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