Cassazione Penale, Ordinanza n. 30749/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I difensori di fiducia di due imputati hanno proposto un unico motivo comune, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. Sostenevano che la corte d'appello, nel definire il giudizio con la procedura di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., avrebbe dovuto verificare d'ufficio se ricorressero i presupposti per il proscioglimento per insussistenza del fatto oppure per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La doglianza mirava dunque a contestare la mancata valutazione di cause di proscioglimento nonostante l'accordo raggiunto in appello sulla pena e sull'accoglimento parziale dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che, nel giudizio definito ex art. 599-bis c.p.p., sono ammissibili soltanto censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e alla eventuale difformità della sentenza rispetto all'accordo; sono invece precluse le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Poiché i ricorrenti avevano lamentato proprio quest'ultimo profilo, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, ritenendosi non esclusi profili di colpa nella proposizione delle impugnazioni.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
La Corte ribadisce che, nel contesto del concordato in appello, non è deducibile in cassazione la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. se tale verifica è incompatibile con i motivi rinunciati in funzione dell'accordo.
art. 599-bis c.p.p.
La norma consente alla Corte d'appello di decidere in camera di consiglio quando le parti chiedono l'accoglimento concordato, in tutto o in parte, dei motivi di appello con rinuncia agli altri; tale scelta ha effetti preclusivi anche sul giudizio di legittimità per le questioni rinunciate.
art. 131-bis c.p.
La richiesta di verifica della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché rientrante tra le questioni precluse dal concordato in appello.
art. 589 c.p.p.
È richiamato come norma procedurale per le forme della richiesta di concordato sui motivi di appello.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È indicata come fonte della modifica processuale che ha introdotto l'art. 599-bis c.p.p. e le preclusioni connesse al concordato in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p., il potere dispositivo delle parti limita non solo il perimetro della cognizione del giudice di secondo grado, ma anche le questioni proponibili in cassazione.
- Sono inammissibili le doglianze che investono motivi espressamente rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena, anche quando tali questioni siano rilevabili d'ufficio.
- La mancata valutazione da parte del giudice di merito delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione se l'impugnazione si colloca nell'ambito di un concordato in appello validamente concluso.
- L'ammissibilità del ricorso contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. resta circoscritta a vizi che riguardano la formazione del consenso, il consenso del pubblico ministero o la difformità della decisione rispetto all'accordo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30652/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30653/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30655/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30656/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30659/2025 del 15/09/2025
- ordinanza_penale · 15 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 30660/2025 del 15/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →