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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13051/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di un soggetto deceduto nel 1965, che aveva disposto con testamento pubblico del 1964 del proprio patrimonio, attribuendo l'usufrutto generale alla moglie e la restante parte ai quattro figli, oltre a una donazione separata in favore di uno dei figli avente ad oggetto l'area soprastante il primo piano di un immobile in Lecce. Dopo il decesso del figlio donatario, si sviluppò una lite tra i coeredi e gli eredi di quest'ultimo sulla qualificazione e inclusione nell'asse ereditario di un appartamento al secondo piano dello stabile (indicato come immobile "M"). In primo grado si discusse anche di usucapione dell'immobile e di divisione ereditaria; la Corte d'appello, in riforma, rigettò l'usucapione e incluse il bene nell'asse da dividere. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione con nove motivi, ma prima della decisione le parti hanno depositato un atto di transazione, poi eseguito con compravendita successiva, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio; la Corte ha riqualificato la domanda come cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e della sua esecuzione mediante successiva compravendita, dichiarando cessata la materia del contendere nel giudizio di cassazione. Ha disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.

    È richiamato come base per rinviare, per un'esposizione compiuta dei profili processuali, alla motivazione di un precedente conforme sulla cessazione della materia del contendere sopravvenuta dopo il deposito del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei casi di rinuncia al ricorso per cassazione; la disposizione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è di stretta interpretazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    È indicata come norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando, dopo il deposito del ricorso per cassazione, le parti definiscono la lite con un accordo negoziale poi eseguito, il giudizio può essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese secondo le circostanze del caso.
  • La previsione dell'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria: pertanto non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica e non opera al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
  • La cessazione della materia del contendere sopravvenuta in cassazione assorbe la decisione sul merito del ricorso, essendo venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia.
  • In presenza di accordo transattivo intervenuto in corso di giudizio e successiva esecuzione dell'intesa, il giudice di legittimità deve prendere atto del venir meno della controversia e non pronunciarsi sulle censure proposte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDivisione ereditaria
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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