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Sentenza

Sentenza del 19/04/2021 n. 2025 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Notifica - Concordato preventivo - Divieto di azioni esecutive e cautelari - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità della notifica della cartella di pagamento in pendenza di concordato preventivo, sostenendo che l'art. 168 l.f., che vieta azioni esecutive e cautelari durante il concordato, avrebbe dovuto impedire anche la costituzione e la notifica del titolo esecutivo. La questione verteva sull'equiparazione della cartella all'atto di precetto e sulla portata del divieto previsto dalla norma fallimentare.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che la cartella di pagamento sia un atto prodromico all'esecuzione coattiva, equipollente all'atto di precetto nel processo civile ordinario; ne consegue che l'art. 168, comma 1, l.f. — pur vietando l'esecuzione forzata e le misure cautelari in pendenza di concordato — non impedisce la costituzione e la notifica del titolo esecutivo. Pertanto il ricorso è stato respinto e la notifica della cartella dichiarata legittima, fermo restando il divieto di porre in essere esecuzioni o misure cautelari.

Norme richiamate

  • d.P.R. 602/1973, art. 25

    Regola la notificazione della cartella di pagamento; secondo la sentenza non ostacola la costituzione e la notifica del titolo esecutivo durante la pendenza del concordato preventivo.

  • c.p.c., art. 480

    Riferimento all'atto di precetto nel processo civile ordinario: la sentenza considera la cartella equipollente all'atto di precetto ai fini dell'avvio dell'esecuzione coattiva.

  • l.f., art. 168

    Prevede il divieto di azioni esecutive e cautelari in pendenza della procedura di concordato preventivo; la giurisprudenza e la sentenza interpretano il divieto come rivolto all'esecuzione materiale e alle misure cautelari, ma non come impedimento alla costituzione o alla notifica del titolo esecutivo.

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento è ammissibile durante la procedura di concordato preventivo: è considerata atto prodromico (equipollente al precetto) e non è impedita dall'art. 168 l.f.
  • Il divieto di cui all'art. 168 l.f. ostacola l'esecuzione forzata e le misure cautelari concrete, ma non la formazione né la comunicazione del titolo esecutivo; quindi il creditore può costituire e notificare il titolo ma non può esperire azioni esecutive o cautelari in violazione del divieto.
  • Se durante il concordato vengono effettivamente avviate esecuzioni o misure cautelari, il debitore può agire per farle cessare e impugnarle; l'opposizione dovrà mirare a impedire la misura esecutiva più che alla sola cancellazione della notifica.
  • In una situazione analoga è fondamentale verificare i tempi: la sola notifica della cartella non costituisce di per sé esecuzione illegittima; l'intervento del debitore è invece necessario se si traducono in atti esecutivi concreti (pignoramento, iscrizione ipotecaria, ecc.).
  • È opportuno fare riferimento alla giurisprudenza consolidata (es. Cass. 10496/02, 15617/05, 27567/13, 27403/14) quando si valuta la strategia difensiva: contestare il credito nel merito o chiedere la sospensione/annullamento delle misure effettivamente esecutive.

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