Sentenza del 20/06/2016 n. 218 - Comm. Trib. Prov. Biella
Accertamento - Conclusioni della GdF - Valore delle dichiarazioni di terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità e l'attendibilità dell'accertamento, sostenendo che le conclusioni della Guardia di Finanza fossero basate su supposizioni e su un iter logico non adeguatamente dimostrato. In particolare, le dichiarazioni rese da terzi erano state recepite dall'Amministrazione senza ulteriori verifiche nei confronti dei dichiaranti e senza il necessario supporto di presunzioni certe, precise e concordanti.
La decisione
La sentenza ha ritenuto non condivisibili le conclusioni della Guardia di Finanza quando fondate su deduzioni affrettate o meramente suppositive. Le dichiarazioni di terzi non possono essere recepite automaticamente dall'Ufficio, ma devono essere valutate criticamente e, se necessario, verificate mediante ulteriori indagini. In assenza di elementi probatori ulteriori e di presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, l'accertamento risulta privo di adeguato fondamento. L'esito è quindi favorevole al contribuente, con prevalenza delle ragioni del ricorrente.
Norme richiamate
Principi generali in materia di prova presuntiva nel processo tributario
presunzioni certe, precise e concordanti
Gli elementi indiziari utilizzati per fondare un accertamento devono essere concreti, coerenti e convergenti; non è sufficiente una ricostruzione basata su supposizioni o su dichiarazioni non verificate.
Principio di motivazione e attendibilità dell'accertamento tributario
L'Amministrazione deve esplicitare un percorso logico-argomentativo verificabile e non può recepire acriticamente le conclusioni della Guardia di Finanza o le dichiarazioni di terzi.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza possono costituire un elemento dell'accertamento, ma non sono automaticamente decisive: devono essere valutate insieme ad altri elementi oggettivi.
- Quando l'accertamento si fonda principalmente su dichiarazioni di terzi, l'Ufficio dovrebbe verificarne attendibilità, contenuto, coerenza e, ove opportuno, svolgere ulteriori accertamenti nei confronti dei dichiaranti.
- Un accertamento basato su mere supposizioni o su un iter logico non adeguatamente illustrato può essere annullato per insufficienza della motivazione e carenza probatoria.
- Il contribuente può contestare non solo il contenuto delle dichiarazioni, ma anche l'assenza di riscontri esterni e il mancato possesso dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi.
- La Guardia di Finanza e l'Amministrazione finanziaria devono distinguere tra un indizio concretamente verificato e una semplice affermazione o valutazione ipotetica del dichiarante.
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