Sentenza n. 482/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2948 del 2025: · per Accertare e dichiarare l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena, esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 190/2024 (R.G. n. 637/2023), passata in giudicato; · Per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia emananda, di adeguarsi al contenuto della sentenza ottemperanda; · Nominare, in ogni caso, un Commissario ad Acta, nella persona del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cuneo o di altro soggetto che l'Ecc.mo Tribunale riterrà idoneo, affinché, previa inutile decorrenza del termine di cui sopra, si sostituisca all'Amministrazione inadempiente e compia tutti gli atti necessari a dare integrale attuazione alla sentenza del Tribunale di Cuneo. · Fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una somma di denaro, da quantificarsi nella misura stimata opportuna per ogni giorno di ritardo, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito sarà tenuto a corrispondere al ricorrente per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della presente decisione, a decorrere dalla scadenza del termine assegnato. quanto al ricorso n. 2949 del 2025: · per Accertare e dichiarare l'obbligo del Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena, esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 1938/2024 (R.G. Lav. n. 935/2024), passata in giudicato; · Per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia emananda, di adeguarsi al contenuto della sentenza ottemperanda; · Nominare, in ogni caso, un Commissario ad Acta, nella persona del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Torino o di altro soggetto che l'Ecc.mo Tribunale riterrà idoneo, affinché, previa inutile decorrenza del termine di cui sopra, si sostituisca all'Amministrazione inadempiente e compia tutti gli atti necessari a dare integrale attuazione alla sentenza del Tribunale di Torino. · Fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una somma di denaro, da quantificarsi nella misura stimata opportuna per ogni giorno di ritardo, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito sarà tenuto a corrispondere al ricorrente per l'eventuale ritardo nell'esecuzione della presente decisione, a decorrere dalla scadenza del termine assegnato. quanto al ricorso n. 3362 del 2025: per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 2338/2023 (n. 2581/2023 rg), non impugnata e passata in giudicato, come da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Torino del 3.4.2025. quanto al ricorso n. 3364 del 2025: per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 485/2024 (R.G. Lav. n. 254/2024), non impugnata e passata in giudicato, come da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Cuneo del 7.10.2025.. quanto al ricorso n. 3365 del 2025: per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 25/2024 (n. 788/2024 rg), come da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Ivrea del 3.7.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario del lavoro, con omesso pagamento delle somme riconosciute a titolo di carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
Cinque docenti hanno proposto separati ricorsi per ottenere l'ottemperanza a sentenze del Tribunale di Cuneo, Torino e Ivrea, rese in funzione di giudice del lavoro, non impugnate o comunque passate in giudicato, che avevano riconosciuto somme in loro favore. Hanno dedotto l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito e chiesto che fosse ordinato il pagamento, con nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e previsione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione dei giudicati. Il TAR ha riunito i ricorsi, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo e la serialità delle controversie.
La decisione
Il TAR ha accolto tutte le domande di ottemperanza. Ha ritenuto comprovati i presupposti processuali, poiché le sentenze azionate erano state prodotte in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificate al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale e azionate dopo l'infruttuoso decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. In assenza di contestazione circa la mancata esecuzione, ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate nei titoli giudiziali entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, stabilendo che, in caso di ulteriore inottemperanza, provveda al pagamento entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inadempimento. Ha posto a carico del Ministero le spese del giudizio, liquidate in euro 800 per ciascun ricorso oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Non ha applicato la penalità di mora richiesta, non essendovi una statuizione espressa sul punto nel dispositivo o nella motivazione. Ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta; la domanda è stata esaminata ai sensi di tale disposizione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È stato invocato dai ricorrenti per la fissazione di una somma dovuta per ogni giorno di ritardo, ma la sentenza non ha disposto una penalità di mora.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla norma è stato ritenuto presupposto per proporre l'azione di ottemperanza relativa al pagamento di somme dovute dall'amministrazione.
art. 475 c.p.c.
La produzione della sentenza in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 93 c.p.c.
Ha fondato la distrazione delle spese in favore del procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è accoglibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per il pagamento dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- In presenza di un'inottemperanza non contestata a un giudicato che riconosce somme di denaro, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico, con facoltà di delega, e può essere onerato di compiere gli atti necessari al pagamento entro un ulteriore termine decorrente dalla comunicazione dell'inottemperanza.
- La riunione di ricorsi seriali con identità di motivazione e dispositivo può essere disposta per ragioni organizzative e di sollecita definizione senza alterare i meccanismi decisionali dei singoli giudizi né incidere sulla liquidazione separata delle spese.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
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