Sentenza n. 1245/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di prosecuzione dell'attività di installazione di apparecchi da divertimento e intrattenimento ex art. 110 T.U.L.P.S., disposto a seguito della ritenuta nuova apertura dell'attività e della conseguente applicazione delle distanze dai luoghi sensibili
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato una SCIA per l'apertura dell'esercizio di somministrazione e per l'installazione di apparecchi da gioco, allegando documentazione relativa alla continuità della gestione mediante la successione di cessioni del contratto per i servizi di connessione degli apparecchi. Il Comune, dopo avere comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al rigetto parziale della SCIA per mancata dimostrazione della preesistenza degli apparecchi, ha ritenuto che l'attività costituisse una nuova apertura e non la prosecuzione di un'attività mediante subingresso, applicando quindi le distanze dai luoghi sensibili previste dalla legge regionale veneta. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione dell'art. 7, comma 6, della L.R. Veneto n. 38/2019 e della d.G.R. n. 2006/2019, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e manifesta illogicità. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 19 della L. n. 241/1990, sostenendo che il divieto fosse stato adottato oltre il termine di sessanta giorni previsto per i controlli sulla SCIA, senza i presupposti dell'autotutela ex art. 21-nonies, e che il Comune avesse omesso di valutare la conformazione dell'attività alla normativa vigente. Nel corso del giudizio il Comune ha eccepito l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il ricorrente aveva comunicato la cessazione dell'attività di pubblico esercizio.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di merito. Il Collegio ha ribadito che l'interesse al ricorso deve essere concreto e attuale non solo al momento della proposizione, ma anche al momento della decisione. La cessazione dell'attività cui si riferiva il provvedimento impugnato ha eliminato ogni utilità pratica derivante dall'eventuale annullamento, poiché il ricorrente era ormai estraneo all'esercizio dell'attività economica. Il ricorrente, a fronte dell'eccezione, non ha formulato specifiche deduzioni idonee a dimostrare la persistenza di un interesse concreto e attuale; tale onere grava sulla parte e il giudice non può supplirvi ricercando d'ufficio eventuali utilità residue. Ogni ulteriore questione di merito è rimasta assorbita. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
termine di sessanta giorni per l'esercizio dei poteri di controllo sulla SCIA; possibilità di conformazione dell'attività alla normativa vigente
La norma è stata richiamata dal ricorrente, ma il TAR non ne ha esaminato l'applicazione concreta, avendo dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 21-nonies l. 241/1990
presupposti per l'esercizio del potere di autotutela
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione all'adozione tardiva del divieto, ma la questione è rimasta assorbita.
art. 7, comma 6, L.R. Veneto n. 38/2019
distanze dai luoghi sensibili
La norma è stata dedotta come parametro della distinzione tra nuova apertura e prosecuzione dell'attività mediante subingresso, ma non è stata esaminata nel merito.
d.G.R. Veneto n. 2006 del 30 dicembre 2019
Atto regionale richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina applicabile agli apparecchi da gioco, senza esame nel merito da parte del TAR.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se la disposizione non è espressamente citata nel testo.
Massime di principio
- L'interesse al ricorso amministrativo deve essere concreto, attuale e persistente fino al momento della decisione; il suo venir meno in corso di causa determina l'improcedibilità del ricorso quando l'eventuale accoglimento non possa più procurare al ricorrente alcuna utilità pratica.
- La cessazione dell'attività economica cui si riferisce il provvedimento impugnato fa venir meno, di regola, l'interesse attuale all'annullamento dell'atto, se il ricorrente non dimostra la permanenza di una specifica utilità giuridicamente rilevante.
- In presenza di una documentata sopravvenuta cessazione dell'attività, incombe sul ricorrente l'onere di allegare e dimostrare la persistenza dell'interesse concreto e attuale alla decisione; il giudice amministrativo non è tenuto a ricercare d'ufficio eventuali utilità residue.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame dei motivi di merito, che restano assorbiti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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