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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8128/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Venezia (24/05/2021) che aveva riformato, ai soli effetti civili, l'assoluzione di primo grado dichiarandoli responsabili del reato di violenza privata (capo A) e, per Bertuzzi, anche del reato di lesioni colpose gravissime (capo B), condannandoli al risarcimento. I motivi dedotti: (1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto al capo A) per mancata e adeguata valutazione della capacità intimidatrice della minaccia e della concreta realizzazione della condotta, non adeguatamente emersa dalle prove; (2) per Bertuzzi, violazione di legge e vizio di motivazione sul capo B) per carenza di adeguata motivazione sulla dinamica del sinistro, sulla sua causa e sul nesso di causalità tra la condotta e l'evento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi, rilevando che l'art. 573, comma 1-bis c.p.p. (rinvio al giudice civile per le impugnazioni limitate agli interessi civili) non è applicabile ratione temporis alla sentenza di appello del 24/05/2021; ha inoltre rilevato d'ufficio la violazione dell'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis c.p.p., perché la Corte d'appello ha riformato la valutazione delle prove dichiarative (testimonianze e consulenze) senza disporre il necessario rinnovamento. Per tali ragioni la sentenza impugnata è annullata agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello; alla sezione civile rimesso anche il procedimento per la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità. Si rileva altresì che la sentenza impugnata non contiene statuizioni sul responsabile civile B.M. s.r.l., nonostante la chiamata in causa.

Norme richiamate

  • art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen.

    "Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"

    La norma dispone il rinvio al giudice civile per le impugnazioni limitate agli interessi civili; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile al caso per ragioni di tempus regit actum (sentenza di appello anteriore all'entrata in vigore della norma) e ha spiegato che, ove applicabile, il rinvio richiede che l'impugnazione sia concepita secondo i criteri del giudizio civile

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello quando la decisione si fonda su diverso apprezzamento della prova dichiarativa; la Corte ha ritenuto la sua violazione insanabile e causa di annullamento della sentenza di appello che riformi l'assoluzione basandosi su diversa valutazione delle prove orali senza rinnovare l'istruttoria

  • art. 609, comma 2 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio vizi di legittimità quali l'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando la violazione configura una garanzia fondamentale; la Corte ha esercitato tale potere

  • art. 11 delle Preleggi (principio tempus regit actum)

    Principio intertemporale utilizzato per stabilire quale disciplina processuale si applichi: la Corte ha richiamato l'orientamento per cui il tempus regit actum va fatto riferire al momento di deliberazione della sentenza impugnata, e quindi ha escluso l'applicabilità retroattiva della novella dell'art. 573, comma 1-bis

  • Norme sostanziali richiamate nell'editto accusatorio

    La sentenza di merito aveva preso in considerazione, ai fini della fattispecie materiale, articoli del codice penale e del codice della strada (es. artt. 110, 610, 339, 113, 590, 583 c.p.; artt. 174 e 179 C.d.S.; Reg. CE 3820/85). La Cassazione, però, ha deciso sul piano processuale (rinnovazione istruttoria e regime intertemporale) senza approfondire tali profili sostanziali, demandandoli al giudice civile in sede di rinvio

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello riforma un'assoluzione in primo grado basandosi su diversa valutazione di prove dichiarative (testimonianze), deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis c.p.p.; la mancata rinnovazione è vizio rilevabile d'ufficio e comporta annullamento in Cassazione
  • Per stabilire se una nuova norma processuale (es. art. 573, comma 1-bis c.p.p.) si applichi a un giudizio già pendente occorre applicare il principio tempus regit actum; le Sezioni Unite e la giurisprudenza di legittimità individuano come momento determinante la deliberazione (pronuncia) della sentenza impugnata
  • Quando l'impugnazione riguarda solo gli interessi civili e la norma di rinvio al giudice civile è applicabile, il ricorso dovrà essere formulato tenendo conto della natura e delle regole del processo civile (criterio della probabilità prevalente, valutazione libera delle prove acquisite, ecc.)
  • In presenza di omissioni nella statuizione sul responsabile civile (es. chiamato in causa ma non deciso) il giudice di rinvio o la sezione civile dovranno provvedere in ordine alla responsabilità civile e alla liquidazione del danno
  • Chi impugna solo per gli effetti civili deve essere consapevole che l'orientamento giurisprudenziale richiede una configurazione dell'impugnazione coerente con il regime probatorio e procedurale del giudizio civile quando sia applicabile il rinvio

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