Cassazione Penale, Sentenza n. 8059/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva ridotto la pena per plurime violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Deduce un unico motivo di cassazione per violazione di legge: non gli sarebbe stata riconosciuta la causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000, nonostante avesse estinto i debiti tributari mediante ravvedimento operoso. Sostiene che la modificazione normativa operata dall'art. 39, comma 3, d.l. n. 124/2019 (conv. L. 19/12/2019, n. 157), che ha esteso la causa di non punibilità anche ai reati degli artt. 2 e 3, trova applicazione retroattiva ai fatti commessi dal 2014 al 2018 e che egli non poteva regolarizzarsi prima della novella poiché l'Agenzia delle Entrate, secondo sue interpretazioni, riconosceva il ravvedimento solo per omissioni/irregolarità e non per condotte fraudolente fino al 2022. Invoca, altresì, la pronuncia di questa Sezione n. 35381/2022 a favore della retroattività della norma più favorevole.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, perché il ravvedimento operoso non è stato "spontaneo": i pagamenti sono avvenuti dopo che l'imputato aveva avuto formale conoscenza di verifiche fiscali iniziate nel 2018. Pertanto, nei gradi di merito era stata correttamente riconosciuta solo la circostanza attenuante, non l'estinzione della punibilità. La Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e versi, in via equitativa, euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma incriminatrice principale in relazione alla quale sono state commesse le violazioni (reati contestati al ricorrente per il periodo 2014-2018).
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000
se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali
La causa di non punibilità è subordinata alla "spontaneità" del ravvedimento: deve intervenire prima della formale conoscenza di attività di accertamento o procedimenti. Questa condizione non era soddisfatta nel caso esaminato.
art. 39, comma 3, d.l. 26/10/2019 n. 124, conv. L. 19/12/2019 n. 157
estensione dell'ambito di applicazione del comma 2 dell'art. 13 anche ai reati degli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74/2000
La novella ha ampliato il beneficio ai reati di maggiore gravità, ma non elimina il requisito della spontaneità né rende applicabile la causa di non punibilità a chi ha effettuato il ravvedimento dopo aver avuto formale conoscenza delle verifiche.
art. 11 d.lgs. 24/09/2015 n. 158
introduzione, a partire dal 22/10/2015, di una causa di non punibilità modulata in modo diverso per specifiche fattispecie
Ha modificato l'art. 13 introducendo distinzioni tra reati per i quali la estinzione del debito tributo produce l'esclusione della punibilità, indicando termini e condizioni.
art. 13 d.lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso)
Riferimento alla disciplina tributaria che consente l'adempimento "ravvedimento operoso" con effetti amministrativi/fiscali; ma l'ottenimento del beneficio fiscale non coincide automaticamente con la causa di non punibilità penale se manca la spontaneità.
Circolare Agenzia delle Entrate 180/E del 10/07/1998 e Circolare 11/E del 12/05/2022
Le circolari amministrative chiariscono posizioni dell'Agenzia sul ravvedimento: il ricorrente sosteneva che fino al 2022 l'Amministrazione non ammettesse il ravvedimento per condotte fraudolente; la Corte ritiene però che le circolari non possano modificare il requisito penale della spontaneità né giustificare il pagamento successivo alla conoscenza delle verifiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'onere delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente alle spese.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n. 186
Richiamata nella motivazione in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende, con la valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Per ottenere la causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 è indispensabile che il ravvedimento operoso sia "spontaneo": deve intervenire prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di attività di accertamento o procedimenti penali.
- L'estensione normativa (es. novella 2019) della causa di non punibilità ai reati più gravi non elimina né modifica il requisito della spontaneità; la retroattività della norma più favorevole opera solo se tutti i presupposti sostanziali e temporali richiesti dalla norma sono soddisfatti.
- Il beneficio fiscale derivante dal ravvedimento operoso (effetti amministrativi/tributari) non si confonde automaticamente con l'effetto penale della estinzione della punibilità: soddisfare l'obbligazione tributaria non vale per ottenere l'esclusione della punibilità se il pagamento è intervenuto dopo la conoscenza formale delle verifiche.
- Le interpretazioni amministrative (circolari dell'Agenzia delle Entrate) possono chiarire l'ambito del ravvedimento in sede fiscale, ma non possono sanare la mancanza del requisito penale della spontaneità né incidere retroattivamente su tale valutazione penale.
- La giurisprudenza che riconosce principi di retroattività della norma più favorevole (es. Sez. n. 35381/2022) non assicura automaticamente il beneficio: è sempre necessario verificare il concreto rispetto dei requisiti previsti dalla norma per l'applicazione della causa di non punibilità.
- In pratica, chi intende regolarizzare posizioni tributarie per conseguire anche benefici penali deve provvedere prima di essere a conoscenza di attività ispettive o procedimenti, adottando tempestività e documentazione della spontaneità del ravvedimento.
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