Cassazione Civile, Ordinanza n. 01864/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata del processo presupposto, definito con sentenza della corte d'appello pubblicata il 21/11/2019. La corte d'appello, decidendo sull'opposizione al decreto monocratico, aveva dichiarato inammissibile la domanda ritenendola tardiva, assumendo che al momento del deposito non fosse ancora decorso il semestre previsto per proporla dal passaggio in giudicato della decisione presupposta. In cassazione è stato dedotto un unico motivo di violazione degli artt. 58, comma 1, L. n. 69/2009 e 327 c.p.c., sostenendo che, poiché il giudizio di primo grado era stato introdotto nel 2007, trovava applicazione il termine lungo annuale per il passaggio in giudicato e che, inoltre, doveva computarsi la sospensione dei termini processuali disposta dall'emergenza Covid; di conseguenza, la domanda depositata il 25/6/2021 sarebbe stata tempestiva rispetto al termine semestrale di cui all'art. 4 L. n. 89/2001. Il Ministero ha resistito con controricorso, eccependo anche la non autosufficienza del ricorso e sostenendo che non si fosse in ipotesi di revocazione per errore di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto corretta la tesi del ricorrente secondo cui, per il giudizio presupposto instaurato prima della novella del 2009, il termine lungo per il passaggio in giudicato era di un anno, non di sei mesi, con applicazione della sospensione feriale e poi della sospensione emergenziale Covid. Ha quindi concluso che la domanda di equa riparazione depositata il 25/6/2021 era tempestiva. Ha inoltre escluso la fondatezza delle difese del Ministero sulla pretesa non autosufficienza e sull'asserita revocabilità della decisione. Il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 58, comma 1, L. n. 69/2009
La modifica del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. opera solo per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della novella; per i giudizi anteriori continua ad applicarsi il termine previgente.
art. 327 c.p.c.
Per il giudizio presupposto instaurato prima della riforma del 2009, il termine lungo per il passaggio in giudicato resta annuale e non semestrale.
art. 4, L. n. 89/2001
La domanda di equa riparazione deve essere proposta entro sei mesi dal passaggio in giudicato della decisione che definisce il processo presupposto.
art. 83, comma 2, D.L. n. 18/2020
La sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza Covid incide sul computo del termine per la proposizione della domanda di equa riparazione.
D.L. n. 23/2020
Ha modificato/integrato la disciplina emergenziale sulla sospensione dei termini processuali rilevante nel computo del termine decadenziale.
art. 395, n. 4, c.p.c.
Non ricorre errore revocatorio quando il giudice incorre in un errore di diritto sulla durata del termine lungo, e non in un errore percettivo su fatti incontroversi.
Massime di principio
- Quando il processo presupposto è stato instaurato prima dell'entrata in vigore della L. n. 69/2009, il termine lungo per il passaggio in giudicato della sentenza resta quello annuale previgente, con applicazione della disciplina della sospensione feriale.
- Nel computo del termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione va considerata anche l'eventuale sospensione dei termini processuali disposta da norme emergenziali, se applicabile ratione temporis.
- L'errore del giudice sulla disciplina applicabile al termine di passaggio in giudicato integra un errore di diritto e non un errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.
- L'eccezione di non autosufficienza non è fondata quando il ricorso indichi con precisione gli elementi fattuali indispensabili al controllo della tempestività della domanda.
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