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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21294/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per guida senza patente (art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n.285/1992) aggravata dalla recidiva nel biennio. La difesa deduceva che il fatto sarebbe stato depenalizzato e che la recidiva non sussisteva in mancanza di una sentenza di condanna passata in giudicato; inoltre chiedeva l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per modesto allarme sociale e il riconoscimento delle circostanze generiche.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando al Tribunale di Palermo per nuovo giudizio. La Corte ha chiarito che l'ipotesi aggravata di guida senza patente per recidiva nel biennio è una fattispecie autonoma non depenalizzata dalla riforma del 2016, ma ha rilevato che nel provvedimento impugnato non risultava dimostrata la definitività dell'accertamento amministrativo della precedente violazione. Poiché la recidiva rilevante ai fini dell'aggravante richiede un accertamento definitivo della violazione amministrativa, la mancata prova di tale definitività comporta l'annullamento della condanna e il rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)

    La fattispecie di guida senza patente è prevista nel codice della strada; la recidiva nel biennio, quando presente, integra l'ipotesi aggravata che costituisce una figura autonoma di reato rispetto alla sola violazione pecuniaria.

  • art. 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8

    per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda

    La norma di depenalizzazione riguarda solo le violazioni punite esclusivamente con sanzione pecuniaria; le ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva o sono caratterizzate dalla recidiva sono espressamente escluse dall'abrogazione e restano rilevanti penalmente.

  • art. 5, d.lgs. n. 8/2016

    Ha modificato la nozione di recidiva introducendo la possibilità che questa ricorra anche quando sia stata definitivamente accertata una precedente violazione amministrativa della stessa specie; tuttavia richiede che l'accertamento della violazione amministrativa sia definitivo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sul trattamento penale favorevole per il reato di modesta offensività e comportamento non abituale: la difesa invocava la sua applicazione, ma la Corte non ha deciso sul punto, avendo annullato la sentenza per carenza di prova sulla recidiva.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla difesa a sostegno della tesi di finalità costituzionali della pena; la Corte non si è pronunciata direttamente sul profilo costituzionale, avendo risolto la questione con riferimento alla prova della recidiva.

Massime di principio

  • La recidiva nel biennio che aggraverebbe una violazione amministrativa fino a trasformarla in fattispecie penalmente rilevante richiede che la precedente violazione amministrativa sia stata definitivamente accertata; la mera contestazione non è sufficiente.
  • L'abrogazione/depennalizzazione prevista dal d.lgs. n.8/2016 si applica solo alle violazioni punite esclusivamente con pena pecuniaria; le ipotesi aggravate (anche se collegate a recidiva) restano reati autonomi e penalmente rilevanti.
  • Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.8/2016 la recidiva rileva solo se accertata con sentenza definitiva; per i fatti successivi la recidiva può essere provata anche con accertamento amministrativo definitivo.
  • In giudizio l'onere di provare la definitività dell'accertamento amministrativo incombe sulla parte che assume l'esistenza della recidiva aggravante (di norma l'accusa); in mancanza di documentazione probante il giudice deve disporre un nuovo esame o annullare la decisione.
  • L'invocazione dell'art. 131-bis c.p. e il riconoscimento delle circostanze generiche restano possibili su nuovo giudizio: se emergono elementi concreti di modesto allarme sociale e non abitualità del comportamento, tali istituti possono essere valutati dal giudice nella motivazione e determinare una misura diversa della pena.
  • Nel caso di dubbi probatori rilevanti sulla sussistenza degli elementi costitutivi dell'aggravante (es. definitività dell'accertamento amministrativo), il rimedio pratico è l'annullamento e il rinvio per nuovo esame piuttosto che la conferma di una condanna.

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