Sentenza n. 1599/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione cautelare - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0045054.12-11-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna; - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - del preavviso di rigetto notificato a mezzo mail in data 20 agosto 2024; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento del titolo spagnolo di specializzazione su posto di sostegno, unitamente al parere negativo ministeriale e al preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito che aveva respinto l'istanza di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 206/2007, del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna il 10 maggio 2021. Sono state dedotte quattro censure concernenti la violazione e falsa applicazione della normativa dell'Unione europea in materia di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, l'errata applicazione dei principi affermati dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 del d.m. n. 249/2010 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, oltre ad altri profili. La ricorrente aveva altresì chiesto la sospensione cautelare del provvedimento; la domanda cautelare era stata accolta con ordinanza del 19 febbraio 2025, non risultante appellata. Nelle more della decisione, la ricorrente ha dichiarato di avere perso l'interesse alla prosecuzione del giudizio, avendo conseguito il titolo di specializzazione ai sensi dell'art. 7 della legge 29 luglio 2024, n. 106, attraverso il programma INDIRE.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità del diniego e degli atti presupposti. Il Collegio ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del difensore circa l'assenza di un interesse attuale della ricorrente alla decisione. La sopravvenienza del conseguimento del titolo di specializzazione tramite il programma INDIRE ha fatto venir meno l'utilità concreta della pronuncia sull'impugnazione. L'improcedibilità è stata dichiarata ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi, in considerazione delle circostanze complessive e della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 16, comma 1, d.lgs. n. 206/2007
Costituiva la base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all'estero; la relativa questione non è stata esaminata nel merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 13 d.m. n. 249/2010
Invocato dalla ricorrente quale parametro di legittimità del diniego; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione in ragione dell'improcedibilità.
art. 7 legge 29 luglio 2024, n. 106
Ha consentito alla ricorrente di conseguire nelle more il titolo di specializzazione tramite il programma INDIRE, determinando il venir meno dell'interesse attuale alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del difensore, proveniente da una parte legittimata a disporre della domanda, circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione impone al giudice amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, di non esaminare il merito e di dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
- Il conseguimento nelle more di un titolo o di un risultato amministrativo equivalente a quello perseguito con il ricorso può far venir meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento dell'atto impugnato, con conseguente improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 35, comma 1, c.p.a.
- In presenza di una sopravvenuta carenza di interesse ritualmente dichiarata, il giudice non può comunque decidere il merito della controversia per finalità meramente astratte o consultive.
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