Cassazione Penale, Sentenza n. 33540/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato alla pena di tre anni e sette mesi di reclusione e 2.300 euro di multa per la detenzione di una pistola calibro 22 tipo Beretta con matricola abrasa, munita del relativo caricatore contenente quattro cartucce, e per la ricettazione dell'arma clandestina. I fatti erano stati accertati presso la sede di una società, nella disponibilità dell'imputato quale amministratore di fatto, dove l'arma era stata rinvenuta all'interno di una vetrina nell'ufficio da lui utilizzato. Per un'ulteriore contestazione relativa alla detenzione di sei cartucce calibro 9 era stata dichiarata la prescrizione. Il ricorrente ha dedotto, ai sensi degli artt. 603 e 606, comma 1, lett. d), c.p.p., l'omessa assunzione di una prova decisiva e l'illogicità della motivazione, lamentando il mancato espletamento di una perizia sulla funzionalità dell'arma. La censura si fondava sulla contraddizione tra il verbale di sequestro, che descriveva la pistola come smontata, e le deposizioni dibattimentali degli operanti, secondo cui l'arma era montata, completa e pronta all'uso. Il ricorrente sosteneva che la perizia fosse necessaria per verificare la presenza di tutte le componenti indispensabili al funzionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati congiuntamente i motivi relativi alla mancata perizia e all'illogicità della motivazione. In presenza di una doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere valutate come un unico corpo argomentativo. Nel caso concreto, le deposizioni degli operanti, le dichiarazioni della testimone e la documentazione relativa a perquisizione e sequestro, oltre alle fotografie, erano state ritenute idonee a dimostrare che la pistola era completa e potenzialmente funzionante. L'indicazione nel verbale di sequestro della pistola come smontata non è stata considerata sintomatica dell'assenza di componenti essenziali. La richiesta di perizia è stata quindi correttamente ritenuta non decisiva e meramente esplorativa. La Corte ha ribadito che la natura di arma e la sua efficienza possono essere dimostrate con qualsiasi mezzo di prova, purché la valutazione del giudice di merito sia immune da vizi logici o giuridici.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello non è necessaria quando la prova richiesta non risulti decisiva alla luce delle risultanze già acquisite.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
L'omessa assunzione di una prova decisiva può essere dedotta in cassazione, ma la censura non è fondata quando la prova richiesta abbia carattere non decisivo o meramente esplorativo.
art. 192 c.p.p.
art. 697 c.p.
art. 648 c.p.
Massime di principio
- La natura di arma e l'efficienza dell'oggetto detenuto possono essere dimostrate mediante qualsiasi mezzo di prova, specifico o generico, diretto o indiretto; il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto, non sindacabile in cassazione quando sia immune da vizi logici o giuridici.
- La richiesta di perizia sulla funzionalità di un'arma può essere legittimamente respinta quando le prove già acquisite dimostrino, in modo coerente, che l'arma è completa e potenzialmente funzionante e la contestazione difensiva si fondi soltanto su un'ipotesi esplorativa.
- La mera descrizione dell'arma come "smontata" nel verbale di sequestro non dimostra di per sé l'assenza di componenti essenziali o l'inefficienza dell'arma, se le ulteriori risultanze probatorie ne attestano la completezza e la potenziale funzionalità.
- In presenza di una doppia conforme, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico complessivo corpo decisionale ai fini del controllo sulla congruità della motivazione.
- Il giudizio sulla decisività di una prova richiesta e sulla sufficienza delle prove già acquisite appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione in assenza di specifici vizi logici o giuridici.
Come è indicizzato
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