Sentenza n. 8252/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato”, nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065216R1399; 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018; 3) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché, ove necessario, per 4) dichiarare che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. l’8/7/2020: del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806 con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065216R1399; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MERAL S.P.A. il 2/12/2020: 1) del provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, prot. n. GSE/P20190070924, con il quale il Gestore ha comunicato, con riferimento a 16 richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (c.d. RVC), “la decadenza dal diritto all'ottenimento degli incentivi derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, nonché il recupero di quanto già erogato”, nella parte in cui dispone la decadenza dal diritto agli incentivi anche in riferimento alla RVC n. 0050816065216R1399; 2) della nota di avvio del procedimento prot. n. GSE/P20180048636 del 6 giugno 2018; 3) del provvedimento del GSE del 17 marzo 2020, prot. n. GSE/P20200010806, con il quale il Gestore ha richiesto la restituzione “di n. 2.022 TEE (1.737 di Tipo II, 285 di Tipo II), indebitamente percepiti nel periodo 2013 – 2018, per un importo complessivo pari a euro 361.118,66” anche in riferimento alla RVC n. 0050816065216R1399, impugnato con motivi aggiunti del 30 giugno 2020; 4) nonché di qualsiasi atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; nonché per sentire accertare la nullità o comunque per ottenere l'annullamento 5) dei “chiarimenti operativi” resi dal GSE e pubblicati sul suo sito internet il 17 marzo 2017; 6) della FAQ “Chiarimenti sulle schede standard 3T, 5T, 6T, 7T, 20T”, pubblicati anch'essi sul sito del GSE il 20 marzo 2017 e ove necessario, 7) disporre che le istruttorie delle RVC presentate da Meral e oggetto di controllo siano riunite dal GSE e quindi ordinare al medesimo di esaminare congiuntamente i progetti di efficientamento ivi contemplati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del GSE recanti la decadenza dagli incentivi per Titoli di Efficienza Energetica e il recupero di quanto erogato, inclusa la richiesta di restituzione di 2.022 TEE per euro 361.118,66, nonché gli atti presupposti e i chiarimenti operativi pubblicati dal GSE
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato il provvedimento del GSE del 19 novembre 2019, nella parte relativa a una specifica richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici, la nota di avvio del procedimento, il successivo provvedimento del 17 marzo 2020 di richiesta di restituzione di 2.022 Titoli di Efficienza Energetica per complessivi euro 361.118,66, nonché i chiarimenti operativi e una FAQ pubblicati dal GSE nel marzo 2017. La ricorrente aveva inoltre chiesto, ove necessario, la riunione delle istruttorie relative alle diverse richieste di verifica e certificazione. Dal testo della sentenza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la società ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., dopo che il GSE aveva adottato un successivo provvedimento, sostitutivo in toto del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, respingendo un'istanza di riesame proposta ai sensi dell'art. 56, comma 8, d.l. 76/2020.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti e, ritenendo venuto meno l'interesse alla definizione della controversia per effetto delle sopravvenienze intervenute, ha dichiarato estinto il giudizio. La decisione non contiene alcuna valutazione di merito sulla legittimità dei provvedimenti del GSE né sui motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione delle sopravvenienze che hanno indotto la società alla rinuncia.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti
La rinuncia ritualmente notificata consente al giudice di dichiarare estinto il giudizio.
art. 56, comma 8, d.l. 76/2020
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di riesame definita dal successivo provvedimento del GSE.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita uno specifico passaggio motivazionale riferito alla norma.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita uno specifico passaggio motivazionale riferito alla norma.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente notificata al ricorso e ai motivi aggiunti, quando il giudice ne prende atto, determina l'estinzione del giudizio.
- Quando sopravvenienze amministrative fanno venir meno l'interesse alla definizione della controversia e inducono il ricorrente a rinunciare al giudizio, il processo deve essere definito con declaratoria di estinzione, senza esame del merito degli atti impugnati.
- La sostituzione integrale del provvedimento impugnato mediante un successivo provvedimento amministrativo può costituire una sopravvenienza rilevante ai fini della rinuncia al giudizio e della compensazione delle spese.
- La compensazione delle spese può essere disposta in presenza di sopravvenienze che abbiano determinato la rinuncia al ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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