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Sentenza

Sentenza del 25/09/2020 n. 20190 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La societa' impugnava tre avvisi di accertamento relativi a rettifiche di reddito (IRPEF, IVA, IRAP) per gli anni 1998-2000. In primo grado la CTP era favorevole al contribuente; in appello la CTR ha riformato accogliendo le verifiche della Guardia di Finanza che avevano riscontrato violazioni delle scritture contabili e, tramite accesso ai dati bancari, operazioni non registrate, giustificando l'accertamento ai sensi dell'art. 39 del DPR 600/1973. Il ricorrente in Cassazione deduceva violazioni del principio del contraddittorio e diritto di difesa per mancata comunicazione dell'avviso di trattazione e per essere stato considerato contumace nonostante il deposito di controdeduzioni (ricevuta n. 87), nonche' carente motivazione su fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi connessi, rilevando dall'esame del fascicolo di merito che non risulta provata la regolare costituzione della societa' in appello davanti alla CTR; la ricevuta di deposito prodotta non dimostra la riferibilita' delle controdeduzioni a quel giudizio (esisteva altro procedimento a carico del medesimo ricorrente). Pertanto non e' stata violata la soglia del contraddittorio e la sentenza impugnata e' confermata. Spese di lite in favore dell'Agenzia liquidate in Euro 3.700 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39

    La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento fondato su riscontri bancari e violazioni contabili rilevate dalla Guardia di Finanza, utilizzati come elementi indicativi di operazioni non registrate e giustificativi del ricorso all'accertamento sintetico previsto dall'art. 39.

  • Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 31

    Invocato dal ricorrente per contestare la mancata comunicazione dell'avviso di trattazione; la Corte ha verificato il fascicolo e non ha riscontrato prova della costituzione in appello, ritenendo pertanto infondata la doglianza sulla comunicazione.

  • Codice di procedura civile, articolo 360 (mezzi di impugnazione in Cassazione), nn. 4 e 5

    Le censure per presunta violazione del contraddittorio (n.4) e per motivazione omessa o contraddittoria su fatto decisivo (n.5) sono state esaminate e rigettate: la Corte ha rilevato l'assenza di prova della costituzione in appello e quindi l'insussistenza delle violazioni denunciate.

Massime di principio

  • La prova della regolare costituzione in giudizio di appello grava sul soggetto che la invoca: una ricevuta di deposito generica non e' sufficiente se non e' dimostrabile la riferibilita' degli atti al singolo procedimento.
  • Se il fascicolo di merito non documenta la costituzione della parte, il giudice di appello puo' legittimamente considerare la parte contumace e omettere di esaminare deduzioni non risultanti in quel fascicolo.
  • Le risultanze investigative della Guardia di Finanza (violazioni delle scritture contabili e dati bancari che evidenziano operazioni non registrate) costituiscono base idonea per l'accertamento fiscale ex art. 39 DPR 600/1973.
  • La partecipazione del legale rappresentante alle operazioni di verifica senza contestare espressamente la determinazione dell'imponibile puo' essere valutata come mancata contestazione dei rilievi istruttori.
  • In sede di Cassazione, i motivi procedurali basati su presunte omissioni devono trovare riscontro nel fascicolo ufficiale: l'assenza di documentazione nel fascicolo rende i motivi infondati.

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