Sentenza del 28/03/2018 n. 7649 - Corte di Cassazione
Disciplina delle agevolazioni tributarie - Agevolazioni per il settore del credito - Operazioni di credito a medio e lungo termine - Agevolazione fiscale ex art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Presupposti - Valutazione della causa concreta del negozio - Necessità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava il riconoscimento dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973, sostenendo che il contratto di apertura di credito in conto corrente, formalmente biennale e garantito da ipoteca, contenesse clausole tali da consentire alla banca di recedere prima del termine minimo di diciotto mesi e un giorno. Secondo l'Agenzia, la possibilità di recesso anticipato, anche ad nutum, escludeva sin dall'origine la durata medio-lunga richiesta dalla legge. La Corte ha ritenuto necessario verificare concretamente il contenuto delle clausole e la causa effettiva dell'operazione, distinguendo tra un vero recesso discrezionale e clausole dirette a tutelare la garanzia o a reagire a gravi inadempimenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia del Territorio, cassato la sentenza favorevole al contribuente e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà descrivere e interpretare compiutamente il contratto, verificando se le clausole consentano effettivamente un recesso ad nutum prima del termine minimo oppure siano giustificate da inadempimenti gravi o dalla tutela della garanzia. Non è stata quindi definita definitivamente la spettanza dell'agevolazione, ma è stata esclusa la sufficienza di una valutazione astratta o meramente formale del contratto.
Norme richiamate
Art. 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine [...] sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative
L'agevolazione richiede che il finanziamento sia oggettivamente destinato a vincolare le parti per la durata minima prevista dalla legge, pari a diciotto mesi e un giorno. La verifica deve riguardare la causa concreta del contratto e, se vi sono contratti collegati, l'operazione economica complessiva.
Art. 53 della Costituzione
I principi di uguaglianza e capacità contributiva impongono di trattare allo stesso modo operazioni economicamente assimilabili e diversamente quelle che, pur avendo una struttura formale simile, presentano una causa concreta diversa.
Art. 1456 del codice civile
Le clausole dirette a consentire la risoluzione per gravi inadempimenti possono essere compatibili con l'agevolazione, perché non equivalgono necessariamente a un recesso discrezionale della banca e presidiano l'equilibrio causale del finanziamento.
Art. 7, comma 1, del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7
La disposizione è stata richiamata nel giudizio in relazione alla facoltà di estinzione o recesso anticipato, ma la Corte ha concentrato la decisione sulla necessità di accertare il contenuto effettivo delle clausole contrattuali e la loro compatibilità con la durata minima richiesta dall'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973.
Massime di principio
- Per ottenere un'agevolazione fiscale basata sulla durata minima di un finanziamento non basta indicare nel contratto una durata formale: occorre che le parti assumano realmente un vincolo negoziale destinato a durare almeno il periodo previsto dalla legge.
- Una clausola che consenta al finanziatore di recedere liberamente e senza una causa concreta prima del termine minimo può far perdere l'agevolazione, perché rende la durata del rapporto dipendente dalla sola volontà del finanziatore.
- Non ogni facoltà di scioglimento anticipato esclude il beneficio: clausole riferite a gravi inadempimenti, alla perdita o alterazione delle garanzie, alla mancata costituzione dell'ipoteca o ad altre giuste cause possono essere compatibili con la durata medio-lunga.
- La qualificazione della clausola dipende dalla sua funzione effettiva e dall'interpretazione complessiva del contratto, non dal solo titolo attribuito dalle parti o dalla sua formulazione isolata.
- Quando più contratti sono collegati, l'agevolazione deve essere valutata considerando l'operazione economica complessiva, verificando se essa realizzi realmente un finanziamento a medio o lungo termine.
- In caso di contestazione, il giudice deve descrivere puntualmente il contratto, le clausole di recesso o risoluzione, le garanzie e i rapporti negoziali collegati; una motivazione generica o omissiva può comportare la cassazione della decisione e il rinvio.
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