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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48634/2022 del 22/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Nocentini era stata ritenuta colpevole di lesioni colpose per l'omessa custodia di cani di sua proprietà che avevano morso la persona offesa. In cassazione la difesa ha censurato principalmente la validità della notifica del decreto di citazione in primo grado eseguita presso il difensore d'ufficio dove l'imputata aveva eletto domicilio, senza prova dell'effettivo rapporto professionale e senza i presupposti previsti dalla normativa sulle notifiche; ha inoltre fatto valere la riparazione del danno (versamento di €2.050) ai sensi del D.Lgs. 274/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è sufficiente a giustificare la dichiarazione di assenza se non risulta l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o l'assenso del difensore. La mancata verifica di ciò ha determinato una nullità assoluta della partecipazione dell'imputata al giudizio. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al giudice di pace di Biella per il prosieguo del procedimento (nuovo giudizio). Sulla questione della riparazione del danno la Corte non ha accolto il motivo come autonomamente risolutivo rispetto alla nullità processuale.

Norme richiamate

  • art.162 cod.proc.pen. (comma 4-bis)

    L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non produce effetti ai fini della dichiarazione di assenza se non è accompagnata dall'assenso del difensore; occorre verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale.

  • art.420 bis cod.proc.pen.

    Disciplina le modalità di notificazione e le condizioni nelle quali la notifica presso il domicilio del difensore può essere considerata efficace; in mancanza delle condizioni previste, l'atto non assicura la conoscenza dell'imputato.

  • art.420 quater cod.proc.pen.

    Prevede la sospensione del dibattimento in relazione a determinate notifiche; l'assenza di sospensione dove prevista incide sulla regolarità del processo.

  • art.179 cod.proc.pen.

    La nullità che investe la partecipazione dell'imputato è assoluta e quindi rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio.

  • art.604 cod.proc.pen. (comma 5-bis) e art.605 n.4 cod.proc.pen.

    Norme relative agli effetti dell'annullamento e alla restituzione degli atti al giudice di primo grado per il prosieguo del giudizio.

  • D.Lgs. 274/2000 art.35

    Norma collegata alla riparazione del danno da parte dell'imputato; la Corte ha ritenuto che il versamento effettuato prima del dibattimento non risolva automaticamente la questione processuale relativa alla nullità della partecipazione, e che la riparazione può avere rilievo soprattutto in sede esecutiva o civile.

  • Sez. U., n.23948 (Ismail)

    Giurisprudenza di legittimità che afferma l'obbligo per il giudice di verificare l'effettiva instaurazione del rapporto professionale con il difensore domiciliatario prima di dichiarare l'assenza dell'imputato.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da sola, non prova che l'imputato abbia effettivamente conosciuto l'atto: il giudice deve accertare l'esistenza di un rapporto professionale effettivo o dell'assenso del difensore affinché la notifica produca gli effetti previsti.
  • La mancata verifica della regolarità della notifica e della partecipazione dell'imputato può comportare una nullità assoluta del processo, rilevabile in qualsiasi stato e grado e capace di determinare l'annullamento delle sentenze.
  • La riparazione del danno alla persona offesa (versamento di somme) non elimina automaticamente vizi processuali relativi alla notifica o alla partecipazione e, salvo specifiche previsioni, ha impatto prevalentemente sulle conseguenze civili o esecutive piuttosto che sull'annullamento per nullità procedurale.
  • In presenza di nullità di partecipazione dell'imputato il rimedio è l'annullamento e la restituzione degli atti al giudice di primo grado per un nuovo giudizio; il giudice d'appello deve motivare puntualmente se ritiene invece la notifica valida.
  • Per evitare rischi di nullità è buona prassi per l'autorità procedente documentare l'assenso del difensore domiciliatario o adottare modalità di notifica che garantiscano la certezza della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.

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