Corte di giustizia, Sentenza C-422/22
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 novembre 2023. — Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu contro TE. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy. — Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articoli 5, 6 e 16 – Certificato A1 – Inesattezza delle indicazioni – Ritiro d’ufficio – Obbligo dell’istituzione emittente di avviare una procedura di dialogo e di conciliazione con l’istituzione competente dello Stato membro ospitante – Insussistenza. — Causa C-422/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che il ritiro d’ufficio di un certificato A1 inesatto non richiede, come passaggio preliminare, la procedura di dialogo e conciliazione tra istituzioni di Stati membri diversi. Il certificato A1 ha natura dichiarativa e il suo ritiro non fa perdere diritti, ma impone comunque alla procedura successiva di determinare correttamente la legislazione applicabile secondo il titolo II del regolamento n. 883/2004. Restano fermi gli obblighi di cooperazione e di informazione reciproca tra istituzioni e nei confronti dell’interessato.
Ritiro d’ufficio di un certificato A1 inesatto: non è necessario avviare prima la procedura di dialogo e conciliazione con l’istituzione dell’altro Stato membro.
La questione giuridica
Se l’istituzione che ha emesso un certificato A1, constatata d’ufficio l’inesattezza degli elementi alla base del rilascio, sia tenuta a seguire previamente la procedura di dialogo e conciliazione con le istituzioni competenti degli altri Stati membri, e se tale procedura debba precedere il ritiro del certificato o possa seguire una decisione provvisoria di ritiro.
Principio di diritto
L’istituzione dello Stato membro che ha emesso un certificato A1 può ritirarlo d’ufficio, quando a seguito di un riesame constati che gli elementi posti a base del rilascio sono inesatti, senza dover prima avviare la procedura di dialogo e di conciliazione con le istituzioni competenti degli altri Stati membri prevista dall’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004. Tale procedura è obbligatoria solo in presenza di una divergenza tra istituzioni di Stati membri diversi; il ritiro d’ufficio, invece, deriva dalla correzione interna di un certificato non conforme alla realtà e deve essere seguito dall’immediata informazione delle istituzioni interessate e del lavoratore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Articolo 11 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 13 del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 76, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 883/2004
- Regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 3 del regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 6 del regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 15 del regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 16 del regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 20 del regolamento (CE) n. 987/2009
- Articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009
- Regolamento (UE) n. 465/2012
Ritiro d’ufficio del certificato A1 inesatto senza previa procedura di dialogo e conciliazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La questione nasce dal ritiro, da parte dello ZUS polacco, di un certificato A1 rilasciato a un lavoratore autonomo per un periodo in cui, secondo l’istituzione emittente, l’attività era svolta solo in Francia.
Fatti e procedimento principale
TE, imprenditore iscritto in Polonia, aveva concluso un contratto per prestazioni di servizi da svolgere in Francia. Sulla base di tale contratto, lo ZUS aveva rilasciato un certificato A1 attestante l’assoggettamento alla normativa polacca in materia di sicurezza sociale per il periodo 22 agosto 2016 - 21 agosto 2017.
In seguito a un riesame d’ufficio, lo ZUS ha ritenuto che TE svolgesse in realtà attività in un solo Stato membro, la Francia, e ha quindi:
- ritirato il certificato A1;
- dichiarato che TE non era soggetto alla legislazione polacca nel periodo controverso;
- adottato la decisione senza attivare previamente la procedura di coordinamento con l’istituzione francese.
I giudici di merito polacchi avevano invece ritenuto che la procedura di coordinamento fosse necessaria e avevano mantenuto in vigore il certificato. Lo ZUS ha quindi proposto ricorso per cassazione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l’istituzione emittente di un certificato A1, che intenda annullarlo/revocarlo d’ufficio, debba prima svolgere una procedura di coordinamento con l’istituzione competente di un altro Stato membro;
- se tale procedura debba precedere il ritiro oppure se il ritiro possa essere adottato subito come misura preliminare e provvisoria, divenendo definitivo in mancanza di obiezioni dell’altra istituzione.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- il regolamento n. 883/2004, specialmente gli articoli 11, 13 e 76;
- il regolamento n. 987/2009, in particolare gli articoli 2, 3, 5, 6, 15, 16, 19, 20 e 60;
- il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva anzitutto che il certificato A1 è il documento rilasciato dall’istituzione competente per attestare la legislazione di sicurezza sociale applicabile e che l’unica disposizione dell’Unione che fa espressamente riferimento al suo ritiro è l’articolo 5 del regolamento n. 987/2009.
La Corte distingue due ipotesi:
- quando un’altra istituzione contesta la validità del certificato o l’esattezza dei fatti su cui esso si fonda, si applica la procedura di dialogo e conciliazione dell’articolo 5, paragrafi 2-4, del regolamento n. 987/2009;
- quando invece l’istituzione emittente constata d’ufficio che i fatti posti a base del certificato sono inesatti, il ritiro può avvenire senza previa procedura con l’altra istituzione.
Secondo la Corte, questo è coerente con il principio di leale cooperazione e con la fiducia reciproca: l’istituzione emittente deve verificare costantemente la correttezza dei dati e ritirare il certificato se esso non corrisponde più alla situazione reale. La procedura di dialogo e conciliazione è concepita per risolvere controversie tra istituzioni di Stati membri diversi, non per condizionare un riesame interno dell’istituzione che ha emesso il documento.
La Corte precisa inoltre che il ritiro del certificato A1 non fa perdere diritti al lavoratore, poiché il certificato ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva. Dopo il ritiro, la legislazione applicabile deve essere determinata secondo le norme del titolo II del regolamento n. 883/2004, con eventuale applicazione delle regole di cooperazione e, se del caso, della procedura di cui all’articolo 6 del regolamento n. 987/2009.
Infine, la Corte sottolinea che, una volta ritirato il certificato, l’istituzione emittente deve informare senza indugio l’interessato e le istituzioni coinvolte, trasmettendo tutte le informazioni necessarie per determinare correttamente diritti e obblighi.
Decisione e dispositivo
La Corte afferma che gli articoli 5, 6 e 16 del regolamento n. 987/2009 devono essere interpretati nel senso che l’istituzione emittente di un certificato A1, constatata d’ufficio l’inesattezza degli elementi alla base del rilascio, può ritirare il certificato senza avviare previamente la procedura di dialogo e di conciliazione prevista dall’articolo 76, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2004.
Principi pratici per gli operatori
Per i professionisti, la sentenza conferma che:
- il certificato A1 può essere ritirato anche d’ufficio dall’istituzione emittente;
- la procedura di dialogo e conciliazione non è un passaggio obbligatorio prima del ritiro d’ufficio;
- l’errore nel certificato va corretto in base alla reale situazione lavorativa;
- dopo il ritiro, restano essenziali gli obblighi di cooperazione, informazione e corretta determinazione della legislazione applicabile.
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