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Sentenza

Sentenza del 17/06/2016 n. 12552 - Corte di Cassazione

Cessione di azienda - Cessione del credito IRPEG - Ammissibilità In materia di cessione del credito, L'art. 43 bis del D.P.R. 602/1973 vieta al cessionario di un credito fiscale di effettuare una nuova cessione del suddetto credito.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società T. S.p.A. aveva ceduto un credito IRPEG alla società C.L., che successivamente aveva ceduto un ramo d'azienda alla società C.; tra i beni trasferiti era incluso anche il credito fiscale. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che tale trasferimento costituisse una nuova cessione del credito vietata dall'art. 43-bis del D.P.R. n. 602/1973, secondo cui il cessionario non può cedere nuovamente il credito oggetto della cessione. La controversia riguardava quindi se il divieto operasse anche quando il credito non fosse ceduto autonomamente, ma si trasferisse quale effetto naturale della cessione d'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'art. 43-bis vieta la nuova cessione avente direttamente a oggetto il credito tributario, ma non impedisce il trasferimento del credito come effetto automatico e accessorio della cessione d'azienda ai sensi dell'art. 2559 c.c. Estendere il divieto a quest'ultima ipotesi costituirebbe un'applicazione analogica non consentita di una norma eccezionale e comporterebbe un risultato sproporzionato, potenzialmente incidente sull'intera cessione d'azienda. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 43-bis del D.P.R. n. 602/1973

    Il cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione.

    La norma introduce un'eccezione al principio generale della libera cedibilità dei crediti e vieta la cessione autonoma e successiva del credito tributario da parte del cessionario. Non si estende ai trasferimenti del credito che siano mero effetto di un negozio diverso, come la cessione d'azienda.

  • Art. 2559 c.c.

    Prevede il trasferimento dei crediti relativi all'azienda ceduta. Il passaggio dei crediti avviene come effetto legale della cessione d'azienda e non come oggetto principale di una distinta cessione del credito.

  • Art. 58 del D.P.R. n. 917/1986

    È richiamato per confermare la continuità fiscale tra cedente e cessionario dell'azienda e la trasferibilità dei crediti connessi all'azienda ceduta.

  • Art. 4 della legge n. 449/1997

    Richiamato quale esempio di credito d'imposta trasferibile insieme all'azienda, qualora il cessionario prosegua la medesima attività.

Massime di principio

  • Il divieto di doppia cessione dei crediti tributari deve essere interpretato restrittivamente, perché costituisce un'eccezione al principio generale della libera circolazione dei crediti.
  • Occorre distinguere tra la cessione del credito, nella quale il trasferimento del credito è l'oggetto e lo scopo principale del contratto, e il trasferimento del credito quale effetto accessorio di un diverso negozio, come la cessione d'azienda.
  • La cessione d'azienda può trasferire anche crediti fiscali inerenti all'azienda, salvo che siano validamente esclusi o sussistano specifiche disposizioni contrarie.
  • La mera inclusione di un credito tributario nella cessione d'azienda non equivale automaticamente a una nuova cessione vietata dall'art. 43-bis del D.P.R. n. 602/1973.
  • Non è consentito applicare per analogia un divieto eccezionale a operazioni diverse da quella espressamente disciplinata, soprattutto quando ciò comprometterebbe l'efficacia dell'intera cessione d'azienda.

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