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Sentenza

Sentenza n. 3091/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1713/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, l'importo complessivo di euro 2.000,00 mediante l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il giudicato era stato notificato e il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando il pagamento entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Devono essere corrisposte le somme riconosciute dal titolo, detratte quelle eventualmente già versate, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese direttamente riferibili al provvedimento giudiziale, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che i conteggi della creditrice non sono vincolanti quanto alla determinazione definitiva del capitale residuo e degli interessi: l'Amministrazione deve verificare misura e decorrenza secondo il titolo, la legge e gli artt. 1282 e seguenti del codice civile. È stato nominato, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Il commissario dovrà determinare definitivamente quanto dovuto e adottare gli atti contabili necessari, senza compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione era stata riconosciuta dal giudicato da eseguire.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri del titolo e della legge; i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Rilevano, rispettivamente, per la regolazione delle spese nel processo amministrativo e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Rileva per l'onere relativo al contributo unificato secondo legge.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto di credito e la sua estensione derivano dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali, non dalla pronuncia di ottemperanza.
  • Quando il giudicato notificato non è stato eseguito e il termine dilatorio previsto per le amministrazioni pubbliche è decorso, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione debitrice di adempiere entro un termine, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza per crediti pecuniari, i conteggi prodotti dal creditore non vincolano definitivamente l'amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi; l'importo dovuto deve essere verificato secondo il titolo, le disposizioni di legge e la corretta determinazione di misura e decorrenza degli interessi.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire un giudicato di pagamento deve determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare, direttamente o tramite funzionari delegati, gli atti contabili necessari all'adempimento; quando l'incarico rientra nei compiti istituzionali del pubblico dipendente designato, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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