Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/11/2015 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Asti

IVA nell'accertamento induttivo - Evasione totale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa del contribuente non è stata accolta. È stato ritenuto legittimo l'accertamento induttivo dell'imposta evasa e non è stata riconosciuta, in via automatica, l'IVA collegata ai costi determinati presuntivamente, poiché mancava la prova dell'effettivo versamento dell'imposta e della sua esposizione nelle dichiarazioni periodiche.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che, nel determinare induttivamente i costi e i ricavi, l'Ufficio avrebbe dovuto riconoscere anche l'IVA sugli acquisti o sui costi ricostruiti. La decisione afferma invece che la detrazione dell'IVA presuppone che l'imposta sia stata effettivamente assolta e che risulti dalla documentazione e dalle dichiarazioni periodiche. Inoltre, in presenza di evasione totale e di omissione o inattendibilità della contabilità e delle dichiarazioni, l'Ufficio è legittimato a ricostruire induttivamente le imposte dovute.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'accertamento induttivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA

    L'evasione totale o l'assenza di una contabilità attendibile consentono all'Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente ricavi, costi e imposte dovute sulla base degli elementi disponibili.

  • Disciplina della detrazione IVA

    La detrazione non spetta sulla base di costi meramente stimati o ricostruiti induttivamente: occorre dimostrare che l'IVA sia stata effettivamente assolta e che risulti dalla documentazione fiscale e dalle dichiarazioni periodiche.

Massime di principio

  • L'accertamento induttivo è particolarmente legittimo quando il contribuente ha omesso integralmente le dichiarazioni o la contabilità è inesistente, inattendibile o non consente di ricostruire l'attività.
  • La ricostruzione presuntiva dei costi può incidere sulla determinazione del reddito o dell'imponibile, ma non comporta automaticamente il riconoscimento dell'IVA detraibile.
  • Per esercitare la detrazione IVA il contribuente deve provare sia l'effettività dell'operazione e dell'imposta, sia il suo regolare assolvimento e la relativa registrazione o dichiarazione.
  • In caso di evasione totale, la mancanza di fatture, registrazioni e dichiarazioni periodiche rende normalmente insufficiente una richiesta di detrazione fondata soltanto su costi stimati dall'Ufficio.
  • La determinazione induttiva non trasforma una presunzione di costo in prova dell'IVA versata: ai fini della detrazione sono necessari elementi documentali specifici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.