Sentenza del 09/11/2015 n. 225 - Comm. Trib. Prov. Asti
IVA nell'accertamento induttivo - Evasione totale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente non è stata accolta. È stato ritenuto legittimo l'accertamento induttivo dell'imposta evasa e non è stata riconosciuta, in via automatica, l'IVA collegata ai costi determinati presuntivamente, poiché mancava la prova dell'effettivo versamento dell'imposta e della sua esposizione nelle dichiarazioni periodiche.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che, nel determinare induttivamente i costi e i ricavi, l'Ufficio avrebbe dovuto riconoscere anche l'IVA sugli acquisti o sui costi ricostruiti. La decisione afferma invece che la detrazione dell'IVA presuppone che l'imposta sia stata effettivamente assolta e che risulti dalla documentazione e dalle dichiarazioni periodiche. Inoltre, in presenza di evasione totale e di omissione o inattendibilità della contabilità e delle dichiarazioni, l'Ufficio è legittimato a ricostruire induttivamente le imposte dovute.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento induttivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA
L'evasione totale o l'assenza di una contabilità attendibile consentono all'Amministrazione finanziaria di determinare induttivamente ricavi, costi e imposte dovute sulla base degli elementi disponibili.
Disciplina della detrazione IVA
La detrazione non spetta sulla base di costi meramente stimati o ricostruiti induttivamente: occorre dimostrare che l'IVA sia stata effettivamente assolta e che risulti dalla documentazione fiscale e dalle dichiarazioni periodiche.
Massime di principio
- L'accertamento induttivo è particolarmente legittimo quando il contribuente ha omesso integralmente le dichiarazioni o la contabilità è inesistente, inattendibile o non consente di ricostruire l'attività.
- La ricostruzione presuntiva dei costi può incidere sulla determinazione del reddito o dell'imponibile, ma non comporta automaticamente il riconoscimento dell'IVA detraibile.
- Per esercitare la detrazione IVA il contribuente deve provare sia l'effettività dell'operazione e dell'imposta, sia il suo regolare assolvimento e la relativa registrazione o dichiarazione.
- In caso di evasione totale, la mancanza di fatture, registrazioni e dichiarazioni periodiche rende normalmente insufficiente una richiesta di detrazione fondata soltanto su costi stimati dall'Ufficio.
- La determinazione induttiva non trasforma una presunzione di costo in prova dell'IVA versata: ai fini della detrazione sono necessari elementi documentali specifici.
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