Cassazione Civile, Ordinanza n. 33333/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da una professionista avvocata per contestare la pretesa dell'INPS di assoggettarla all'iscrizione alla Gestione separata e al correlato obbligo contributivo, pur non essendo iscritta alla Cassa Forense per non avere raggiunto, secondo la decisione di merito, la soglia minima di reddito prevista dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003. La Corte d'appello aveva respinto l'appello dell'INPS, confermando la decisione di primo grado, sia pure con diversa motivazione: aveva ritenuto sussistente in astratto l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per gli avvocati iscritti all'albo ma non alla Cassa Forense, ma aveva escluso l'obbligo nel caso concreto per il mancato superamento della soglia reddituale e, comunque, aveva dichiarato prescritti i crediti contributivi. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto violazione di legge, sostenendo che la percezione di un reddito inferiore a euro 5.000,00 non esclude, di per sé, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista che eserciti attività libero-professionale e non sia iscritto alla Cassa Forense; ha inoltre censurato la statuizione sulla prescrizione, invocando la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi 2009 quale fatto idoneo a sospendere la prescrizione del credito contributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto infondata e comunque non autosufficientemente dedotta la censura sulla prescrizione: la sospensione della prescrizione è questione di diritto rilevabile d'ufficio solo se i fatti rilevanti risultino ritualmente acquisiti e provati, mentre nel caso concreto l'INPS non ha dimostrato la produzione in giudizio della dichiarazione dei redditi né ha trascritto il documento nel ricorso. Inoltre, la censura era inammissibile perché mirava a trasformare una questione di fatto, ossia l'eventuale occultamento del debito contributivo, in una violazione di legge, senza che possa presumersi un automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso. Ritenuto assorbito il resto delle doglianze, la Corte ha chiuso il giudizio senza provvedere sulle spese, poiché la controparte era rimasta intimata, e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Richiamato dall'INPS per sostenere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dei professionisti non coperti da altra cassa previdenziale; la Corte non entra nel merito della questione perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Norma invocata a sostegno del quadro normativo sull'iscrizione previdenziale; non è oggetto di una specifica interpretazione decisoria nel dispositivo.
art. 21, comma 8, L. n. 247/2012
Richiamato in relazione alla disciplina previdenziale degli avvocati; il testo non riporta una specifica ratio applicata dalla Corte nel decidere l'inammissibilità.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
È la disposizione sulla soglia reddituale evocata dalla corte di merito e censurata dall'INPS; la Cassazione non afferma il principio sostanziale invocato, ma rileva che il motivo sulla prescrizione è inammissibile e assorbe gli altri.
art. 380-bis c.p.c.
Usato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 2935 c.c.
Richiamato dall'INPS per sostenere la decorrenza/impedimento della prescrizione; la Corte rileva che la deduzione non è idonea perché l'occultamento è questione di fatto.
art. 2941, n. 8, c.c.
Invocato dall'INPS per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito; la Corte esclude che vi sia automatismo tra omessa compilazione del quadro RR e occultamento doloso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro di ricorso prospettato per la violazione di legge; la Corte osserva che la censura, per come formulata, attiene in realtà a un accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per evidenziare che l'accertamento dell'occultamento doloso è un fatto censurabile solo entro i limiti del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma applicata per dare atto dell'obbligo, ove dovuto, di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato in collegamento al raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la parte che deduce la sospensione o l'impedimento della prescrizione deve indicare e rendere verificabili gli specifici fatti costitutivi del relativo effetto, dimostrando che essi risultino ritualmente acquisiti nel processo di merito; non basta la mera allegazione in sede di legittimità.
- Il rilievo officioso di una questione di diritto non consente al giudice di attribuire rilevanza a fatti non provati o non presenti nel processo: i fatti modificativi, impeditivi o estintivi devono comunque essere acquisiti e dimostrati.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico: il ricorrente deve contenere nel ricorso tutti gli elementi necessari a consentire il controllo della fondatezza della censura, senza rinvio ad atti esterni o documenti non trascritti.
- Non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione di un quadro dichiarativo e l'occultamento doloso del debito contributivo; l'accertamento dell'occultamento richiede una valutazione di fatto, non una mera inferenza normativa.
- Quando il motivo principale relativo a una statuizione assorbente è infondato o inammissibile, le ulteriori censure sul merito restano assorbite.
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