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Ordinanza

Ordinanza n. 2128/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il diniego di riconoscimento della parità scolastica all’istituto frequentato dagli studenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (studenti)

Prevale il privato

La controversia

Gli studenti hanno impugnato in appello la sentenza con cui il TAR Campania aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per insussistenza della loro legittimazione ad agire nel giudizio volto all’annullamento del diniego di riconoscimento della parità scolastica per l’anno 2025/2026. L’amministrazione ha reiterato in appello l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione, il cui esame è stato riservato alla fase di merito. In sede cautelare, gli appellanti hanno evidenziato il rischio di non poter concludere l’anno scolastico e sostenere l’esame di maturità: non potevano sostenere le prove INVALSI e l’esame conclusivo come studenti dell’istituto, in mancanza dell’accertamento della spettanza della parità scolastica, né avevano potuto presentare tempestivamente domanda per sostenere l’esame come privatisti. È stata inoltre prospettata l’impossibilità di trasferirsi tempestivamente presso altri istituti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riservato al merito l’esame dell’eccezione relativa alla legittimazione ad agire e ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ravvisato il fumus, non nel senso di riconoscere provvisoriamente la parità scolastica all’istituto — beneficio conseguibile solo all’esito favorevole del giudizio — ma nella necessità di tutelare gli studenti mentre è ancora pendente davanti al TAR l’accertamento sulla spettanza di tale beneficio. Ha ritenuto sussistente il periculum, poiché la prossima conclusione dell’anno scolastico esponeva gli studenti al rischio di dover ripetere l’anno senza conseguire il diploma. Nel bilanciamento degli interessi, ha ordinato all’amministrazione di ammettere gli appellanti a sostenere l’esame finale come privatisti. Il Ministero, per il tramite dell’Ufficio scolastico regionale, dovrà indicare le modalità di presentazione delle domande, individuare sedi preferibilmente prossime alla residenza degli studenti, predisporre un calendario di sessioni e comunicarlo tempestivamente all’istituto di provenienza, assicurando la conclusione degli esami nei tempi previsti dalla disciplina ministeriale. La misura non incide sul contenzioso relativo alla parità scolastica dell’istituto, poiché l’esame da privatista prescinde da tale riconoscimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate; il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 24 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare in appello.

  • art. 29 c.p.a.

    È richiamato in relazione al giudizio di annullamento e alla questione, riservata al merito, della legittimazione degli studenti a impugnare il diniego di parità scolastica.

Massime di principio

  • In sede cautelare non può essere attribuito, neppure provvisoriamente, il bene della vita che presuppone il previo rilascio di un’autorizzazione ministeriale e che potrebbe derivare soltanto dall’esito favorevole del giudizio di merito.
  • Quando l’esito del giudizio principale incide sulla possibilità degli studenti di concludere l’anno scolastico e sostenere l’esame finale, il giudice può adottare una misura cautelare organizzativa e provvisoria diretta a preservare la continuità scolastica, senza anticipare né pregiudicare la decisione sulla spettanza del beneficio controverso.
  • Nel bilanciamento cautelare, il rischio concreto di dover ripetere l’anno e di perdere la possibilità di conseguire il diploma integra un periculum in mora idoneo a giustificare l’intervento giudiziale, soprattutto quando non siano praticabili tempestivamente alternative scolastiche o procedurali.
  • L’ammissione cautelare all’esame come privatista può essere disposta quale misura indipendente dal riconoscimento della parità scolastica dell’istituto frequentato, perché consente di tutelare gli studenti senza incidere sul rapporto controverso tra istituto e amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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