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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46111/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 16/02/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, in quanto ritiene che il giudice del rinvio non si sia conformato alle indicazioni della Corte di cassazione (che aveva annullato per vizio di motivazione) riguardo alla verifica della sussistenza dell\'aggravante di cui all\'art. 416-bis.1 cod. pen. ("agevolazione mafiosa"). In particolare contesta che il Tribunale abbia valorizzato elementi ritenuti dalla Cassazione insufficienti, abbia utilizzato precedenti giurisprudenziali già considerati irrilevanti e abbia svolto una motivazione apparente e apodittica circa la natura dei pagamenti e del dolo specifico richiesto dall\'aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché solleva questioni non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto che il Tribunale del rinvio abbia rispettato il perimetro del compito affidatogli dalla sentenza rescindente, avendo adeguatamente esaminato e motivato i punti richiesti (natura estorsiva o agevolativa dei pagamenti e prova del dolo specifico) e potendo ragionevolmente valorizzare l\'insieme dei fatti (accordo spartitorio/cartello, assunzioni di affiliati, intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, documentazione) per affermare la sussistenza dell\'aggravante dell\'agevolazione mafiosa. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell\'art. 616 c.p.p. È inoltre disposto l\'invio di copia del provvedimento al Direttore dell\'istituto penitenziario, siccome la pronuncia non comporta la remissione in libertà del detenuto.

Norme richiamate

  • art. 416-bis.1 c.p.

    La Corte conferma che l\'aggravante dell\'"agevolazione mafiosa" può emergere dalla valutazione del quadro complessivo: non solo pagamenti isolati ma anche accordi spartitori, assunzioni di affiliati, interferenza nelle gare e collaborazione continuativa con esponenti di cosche. Il dolo specifico viene valutato in relazione alla consapevolezza e alla volontà di agevolare l\'infiltrazione mafiosa nel circuito degli appalti.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    La denuncia di violazione di questa norma è stata ritenuta manifestamente infondata: il Tribunale ha fornito motivazione adeguata e puntuale sui profili indicati dalla sentenza rescindente, non risultando carenze tali da configurare la violazione denunciata.

  • art. 616 c.p.p.

    Sulla base di questa norma è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per l\'inammissibilità del ricorso, individuando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    È disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell\'istituto penitenziario perché dalla pronuncia non deriva la remissione in libertà del detenuto; la comunicazione è un adempimento previsto per garantire la conoscenza del provvedimento da parte dell\'autorità detentiva.

Massime di principio

  • Dopo un annullamento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio può rinnovare la propria valutazione e usare argomenti diversi da quelli censurati dalla Cassazione, purché risponda puntualmente ai quesiti indicati nella sentenza rescindente e motivi adeguatamente le proprie conclusioni.
  • La sussistenza dell\'aggravante dell\'agevolazione mafiosa va valutata nel complesso: non bastano singoli pagamenti isolati, ma si considera l\'insieme delle condotte (patti spartitori, assunzioni, interferenze negli appalti, rapporti continuativi con esponenti mafiosi) che dimostrino la volontà e l\'effetto di agevolare la criminalità organizzata.
  • Le intercettazioni, le dichiarazioni dei collaboratori, la documentazione e gli elementi fattuali collegati (es. assunzioni di affiliati, autonomia operativa di referenti locali) possono essere combinati per ricavare il dolo specifico richiesto dall\'aggravante, ove la motivazione del giudice sia coerente e non apodittica.
  • In sede di cassazione il sindacato è limitato: sono ammissibili censure per violazione di norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non semplici riedizioni della valutazione dei fatti o della discrezionalità del giudice di merito.
  • Se il ricorso per cassazione ripropone valutazioni puramente fattuali già affrontate dal giudice di merito senza evidenziare vizi di diritto o manifesto difetto logico, è destinato ad essere dichiarato inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza può comportare la condanna al pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende se si riscontrano profili di colpa nella presentazione del ricorso.
  • La mancata rimessione in libertà a seguito di pronuncia cautelare o di conferma di misura cautelare impone l\'adempimento formale della trasmissione del provvedimento al direttore dell\'istituto penitenziario.

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