Sentenza n. 124/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza emessa dal Tribunale Civile di Bari, Sezione Lavoro, n. 1507/2024 pubblicata il 11/04/2024 (resa inter partes in relazione al giudizio n. 13742/2023 R.G), passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario del medesimo Tribunale in data 8 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Bari, Sezione Lavoro, n. 1507/2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Bari, Sezione Lavoro, n. 1507/2024, pubblicata l'11 aprile 2024 e passata in giudicato. Ha dedotto l'integrale inadempimento dell'Amministrazione rispetto alle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo giudiziale, chiedendo l'adozione delle misure necessarie per l'ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento di tutte le somme ivi indicate in favore della ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventualità di un persistente inadempimento dopo la scadenza del termine, anche in considerazione del comportamento esecutivo tenuto dall'Amministrazione in cause omologhe. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese di lite. È stata inoltre disposta la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza; nel caso concreto ha consentito al TAR di ordinare all'Amministrazione l'integrale esecuzione del giudicato e di riservare l'eventuale nomina del commissario ad acta a fronte della persistente inerzia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando dagli atti non risulta l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti da una sentenza passata in giudicato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione obbligata di dare piena esecuzione al titolo entro un termine determinato.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, subordinandola alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
- La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza dell'amministrazione inadempiente.
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