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Sentenza

Sentenza n. 8402/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’atto dirigenziale della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale -, n. 10 del 12.12.2022, comunicato in data 15.12.2022, per il cui tramite si determinavano a carico della ricorrente gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Ligi Tecnologie Medicali S.r.l. il 13/4/2023: Annullamento, tra gli altri, dell’atto dirigenziale della Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale -, n. 1 dell’08.02.2023, comunicato in data 10.02.2023, per il cui tramite si determinavano gli “oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 secondo quanto previsto dall’art. 9 ter del Decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015, e dei conseguenti provvedimenti (Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 e Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022), alla luce degli aggiornamenti effettuati dalle Aziende sanitarie ed esplicitati nelle delibere stesse a carico della ricorrente gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”;

Giustizia amministrativa202302517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione degli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, inclusi gli atti dirigenziali della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022 e n. 1 dell’8 febbraio 2023

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato gli atti con cui le amministrazioni statali e regionali hanno definito i tetti di spesa regionali per dispositivi medici relativi al quadriennio 2015-2018 e determinato, a suo carico, gli oneri di compartecipazione alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale mediante il meccanismo del payback. Sono stati dedotti sia vizi derivanti dall’illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo di ripiano, sia vizi propri degli atti amministrativi impugnati. Nel corso del giudizio, con memoria del 4 febbraio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo provveduto a restituire le somme richieste.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione della ricorrente, fondata sull’avvenuta restituzione delle somme richieste, ha fatto venir meno l’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, e ha quindi definito la controversia in rito senza esaminare le censure relative alla legittimità delle norme primarie e ai vizi propri degli atti impugnati. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    "oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici"

    È indicato quale disciplina primaria del meccanismo di payback applicato agli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici; il giudice non ne esamina la legittimità, poiché il ricorso è dichiarato improcedibile.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione del giudizio nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; non costituisce oggetto di specifica interpretazione nella motivazione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta perdita dell’interesse concreto e attuale alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso, anche quando il ricorrente abbia inizialmente impugnato atti lesivi e dedotto questioni di legittimità sia della disciplina primaria sia dei provvedimenti amministrativi applicativi.
  • La dichiarazione del ricorrente di avere perduto interesse alla definizione del giudizio, accompagnata dall’indicazione della ragione sopravvenuta — nella specie, l’avvenuta restituzione delle somme richieste — consente al giudice di definire il processo in rito senza esaminare i motivi di merito.
  • Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo e impone al giudice di prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, dichiarando l’improcedibilità della domanda.
  • In caso di definizione per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere integralmente compensate quando la decisione in rito e la complessità della materia lo giustifichino.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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