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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30647/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario denunciando un presunto errore di fatto della Corte di legittimità nella verifica degli atti processuali, in particolare l'omessa notifica al difensore dell'avviso di rinvio dell'udienza (da 6 novembre 2023 al 15 aprile 2024). Si deduceva violazione degli artt. 598‑bis e 601, comma 3, c.p.p., nonché l'uso di un indirizzo PEC errato (avv.elioardifuco@postacert.it anziché avv.elioardifuoco@postecert.it) e l'assenza di attestazione di consegna efficace della PEC (solo “accettazione” risultante), con conseguente lesione della possibilità di chiedere la trattazione in presenza

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: il difensore era stato tempestivamente avvisato e aveva depositato conclusioni scritte; la mancata notifica all'imputato nelle udienze intermedie non è stata tempestivamente eccepita dalla difesa né è stata richiesta per tempo la trattazione orale in presenza; la giurisprudenza consolidata considera sufficiente per la regolarità della notifica l'invio PEC con accettazione e messaggio di consegna del messaggio/ allegato, senza necessità di un "rapporto di consegna" specifico; l'errore materiale tipografico nell'indirizzo PEC indicato non è decisivo. È stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, per importo determinato equitativamente, con oscuramento dei dati sensibili in relazione al titolo di reato

Norme richiamate

  • art. 625‑bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso straordinario per errore di fatto anche quando la decisione produce effetto preclusivo ai sensi dell'art. 624 c.p.p.; la Corte ricorda l'ammissibilità del rimedio nel caso concreto

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Richiamato per il concetto di effetto preclusivo che può rendere ammissibile il ricorso straordinario

  • art. 598‑bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle regole sulla trattazione scritta e sul contraddittorio; la mancata osservanza può determinare nullità, ma qui la difesa aveva comunque partecipato con conclusioni scritte

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di avviso al difensore per la fissazione dell'udienza; la mancata notifica può consentire la richiesta di trattazione in presenza se tempestivamente prospettata

  • art. 23‑bis DL n. 137/2020 (convertito e successive modificazioni) e norme di proroga

    Richiamata la disciplina emergenziale applicabile al procedimento (regole speciali per la trattazione scritta derivanti dall'emergenza COVID e proroghe), rilevante per valutare i termini e le modalità di trattazione

  • art. 582 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'oscuramento di dati sensibili e al titolo di reato per la determinazione della somma a carico del ricorrente

  • Giurisprudenza di questa Corte (es. Sez. 6, n. 51137/2019; Sez. 5, n. 11241/2018 e Sez. 5, n. 29846/2022)

    Consolidato principio che, per la notifica al difensore via PEC, è sufficiente l'invio e l'accettazione dal sistema (con ricezione del messaggio/allegato) senza bisogno di ulteriore "rapporto di consegna"; inoltre la richiesta di trattazione orale è tempestiva se formulata nei termini previsti dalla disciplina emergenziale

Massime di principio

  • La notifica via PEC è considerata regolare se l'ufficio mittente ha effettuato l'invio e il sistema ha fornito l'accettazione e la ricezione dell'allegato: non è richiesta una specifica "ricevuta di consegna" oltre a quanto già prodotto dal sistema
  • L'assenza di notifica dell'imputato in udienze intermedie può non essere decisiva se la difesa è stata raggiunta e ha esercitato pienamente il diritto di difesa (es. depositando conclusioni scritte) senza tempestivamente eccepire la nullità o chiedere la trattazione orale
  • La presenza di un errore materiale (es. refuso nell'indirizzo PEC) non è automaticamente decisiva: occorre dimostrare il nesso con l'effettivo danno al diritto di difesa
  • Per ottenere l'annullamento per violazione del contraddittorio quando è prevista la trattazione scritta, la parte deve dimostrare di aver chiesto tempestivamente la trattazione in presenza nei termini previsti dalla normativa applicabile (anche dalla disciplina emergenziale)
  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625‑bis c.p.p.) è uno strumento ammissibile ma sottoposto a limiti stringenti: l'errore denunciato deve essere decisivo e non basarsi su deduzioni aspecifiche

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