Sentenza del 27/01/2015 n. 175 - Comm. Trib. Prov. Genova
CONTENZIOSO - Accertamento - redditometro - coefficienti prova contraria - art. 38, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava l'accertamento fondato sul redditometro, sostenendo che gli elementi indicatori di capacità contributiva individuati dall'Ufficio non fossero sufficienti a dimostrare una maggiore capacità reddituale oppure che fossero superabili mediante prova contraria. La questione riguardava i limiti del potere del giudice tributario nel valutare la capacità presuntiva degli elementi previsti dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 e l'onere probatorio gravante sul contribuente.
La decisione
Il principio affermato è che, una volta verificata l'effettiva esistenza degli elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, il giudice non può eliminarne o disconoscerne la forza presuntiva attribuita dalla legge. Deve invece limitarsi a valutare se il contribuente abbia fornito una prova contraria idonea a dimostrare che tali elementi non riflettono una maggiore capacità contributiva, ad esempio perché finanziati con redditi già tassati, esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque con disponibilità non indicative di nuovo reddito. In assenza di prova contraria adeguata, l'accertamento resta fondato.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
Il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'Ufficio, non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità presuntiva contributiva che il Legislatore ha connesso alla loro disponibilità.
La disponibilità effettiva degli elementi individuati dal redditometro costituisce una presunzione legale relativa di maggiore capacità contributiva. Il contribuente può superarla, ma deve fornire una prova contraria concreta, specifica e idonea.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul redditometro, il giudice deve prima verificare se gli elementi di spesa o di disponibilità indicati dall'Ufficio siano effettivamente riferibili al contribuente; se lo sono, non può neutralizzarne autonomamente il valore presuntivo previsto dalla legge.
- L'onere principale passa al contribuente, che deve dimostrare con documentazione concreta l'origine delle somme utilizzate o la non riferibilità della spesa a una maggiore capacità reddituale.
- La mera contestazione generica dell'accertamento, l'affermazione di avere utilizzato risparmi o il richiamo astratto a disponibilità di terzi normalmente non sono sufficienti senza prova documentale della provenienza e dell'effettiva destinazione delle somme.
- In situazioni analoghe, la difesa deve concentrarsi sulla prova contraria: redditi già dichiarati o esenti, finanziamenti, disinvestimenti, donazioni, eredità, disponibilità di familiari o altri fatti specifici documentabili.
- Se la prova contraria è assente, generica o non coerente con entità e tempi delle spese, l'accertamento fondato sugli indicatori del redditometro tende a essere confermato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 27 gen 2015Sentenza del 27/01/2015 n. 6 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 27 gen 2015Sentenza del 27/01/2015 n. 24 - Comm. Trib. Prov. Teramo
- Sentenza · 27 gen 2015Sentenza del 27/01/2015 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 27 gen 2015Sentenza del 27/01/2015 n. 77 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 27 gen 2015Sentenza del 27/01/2015 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 27 gen 2015Sentenza del 27/01/2015 n. 124 - Comm. Trib. Prov. Bologna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →