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Sentenza

Sentenza n. 165/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza n. 220/2023 pubblicata il 07/11/2023 dal Tribunale di Pistoia, sez. lavoro, nel procedimento iscritto al n. R.G. 484/2023.

Giustizia amministrativa202500515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, relativa al riconoscimento dell’indennità Carta Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 220/2023 del Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto all’assegnazione dell’indennità denominata Carta Docente per le annualità indicate nella pronuncia. Il ricorso è stato depositato il 20 febbraio 2025, a fronte dell’asserito mancato adempimento da parte del Ministero. Nel corso del giudizio, con nota depositata il 20 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva corrisposto i bonus docenti relativi a tutte le annualità oggetto della sentenza e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’Amministrazione alle spese processuali in applicazione del principio di soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero ha integralmente adempiuto all’obbligo derivante dalla sentenza del Tribunale di Pistoia, corrispondendo i bonus docenti per tutte le annualità riconosciute. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ritenendo rilevante che l’adempimento ministeriale fosse intervenuto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il Ministero è stato quindi condannato al pagamento di 400 euro in favore del ricorrente, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto. La sentenza ordina inoltre l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata, rendendo inutiliter data la prosecuzione del processo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa dell’indennità riconosciuta nella sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • DPCM 23 settembre 2015

    Costituisce, unitamente alla legge n. 107/2015, la disciplina attuativa dell’indennità oggetto della sentenza da eseguire.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo sancito dal provvedimento giurisdizionale, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L’adempimento intervenuto dopo la proposizione del ricorso non elimina necessariamente la rilevanza processuale della condotta dell’amministrazione ai fini della regolazione delle spese.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’adempimento dell’amministrazione, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione in applicazione del principio di soccombenza virtuale, tenendo conto del fatto che il ricorso si è reso necessario prima dell’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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