Sentenza n. 10/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento: - della disposizione dirigenziale n. I1056-56 del 1° giugno 2022, prot. n. 435227 del 6 giugno 2022; - di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque connessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio con contestuale ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento comunale che aveva negato il permesso di costruire in sanatoria per opere qualificate dall’amministrazione come ristrutturazione edilizia e ampliamento di un complesso edilizio, ordinandone contestualmente la demolizione. Ha dedotto, in via assorbente, la violazione dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, nonché del D.M. 25 gennaio 1958 e del D.M. 28 marzo 1985, sostenendo che il compendio non ricadeva nell’area sottoposta al vincolo paesistico-ambientale richiamato dal Comune. Ha inoltre dedotto falsità dei presupposti ed erroneità manifesta. In subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, per asserita illogicità e irragionevolezza e per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., in ragione della maggiore restrittività della disciplina rispetto a quella prevista per gli immobili ricadenti nell’isola di Ischia dall’art. 25 del d.l. n. 109/2018, convertito dalla l. n. 130/2018.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto provato, sulla base della descrizione analitica della perimetrazione prevista dal D.M. 25 gennaio 1958, che l’area interessata dagli abusi non ricadesse nel vincolo paesistico-ambientale invocato dal Comune: solo una minima parte di via Pigna risultava sottoposta a tale vincolo e il compendio si trovava oltre il sottopasso della tangenziale. Il successivo D.M. 28 marzo 1984, pubblicato nel 1985, confermava tale ricostruzione, distinguendo le aree sottoposte alla dichiarazione di notevole interesse pubblico dalle strade per le quali era stato previsto soltanto un divieto temporaneo, fino al 31 dicembre 1985. Il Comune non aveva fornito alcuna replica a tale elemento né nel provvedimento né negli atti difensivi. Ne è derivato un difetto di istruttoria e di motivazione su una circostanza decisiva per la condonabilità delle opere, anche se non conformi alla disciplina urbanistica vigente. Il giudice ha considerato assorbente tale censura e ha ritenuto priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
La disposizione è stata considerata rilevante per stabilire i limiti di condonabilità delle opere abusive non conformi alla disciplina urbanistica, ma la sua applicazione presupponeva la corretta verifica dell’esistenza del vincolo paesistico preesistente.
D.M. 25 gennaio 1958
Il decreto individua la perimetrazione del vincolo paesistico-ambientale; secondo il TAR, l’area interessata dai manufatti non rientrava nella perimetrazione vincolata.
D.M. 28 marzo 1985
Il decreto ha esteso la dichiarazione di notevole interesse pubblico ad alcune zone e ha previsto, per determinate strade tra cui via Pigna fino al sottopasso della tangenziale, un divieto temporaneo di modificazioni e opere fino al 31 dicembre 1985; tale disciplina ha confermato che l’area oltre il sottopasso non era ricompresa nel vincolo del D.M. 25 gennaio 1958.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono stati invocati a sostegno della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, ma la questione non è stata esaminata per difetto di rilevanza, essendo stata accolta la censura relativa all’erronea individuazione del vincolo.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio, l’amministrazione deve verificare puntualmente l’effettiva inclusione dell’immobile nell’area assoggettata al vincolo paesaggistico richiamato quale causa ostativa alla sanatoria; l’erronea individuazione della perimetrazione vizia il diniego.
- Quando la presenza di un vincolo preesistente è decisiva per applicare i limiti di condonabilità delle opere abusive, il provvedimento di diniego deve dare conto dell’istruttoria svolta e confrontarsi con gli elementi documentali idonei a escludere l’assoggettamento dell’area.
- Il difetto di istruttoria e di motivazione sull’esistenza del vincolo paesaggistico determina l’illegittimità del diniego di condono, anche se le opere non risultano conformi alla disciplina urbanistica vigente.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma ostativa al condono è priva di rilevanza quando il diniego viene annullato per l’erronea applicazione del presupposto amministrativo relativo all’esistenza del vincolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 3/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Salerno, Sezione 1
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 2/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 2 gen 2026Sentenza n. 1/2026 - Roma, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →