Sentenza del 09/05/2016 n. 2749 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Atti impugnabili - Tassatività della elencazione - Atti recanti motivazione e pretesa erariale - Impugnabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la non impugnabilità di un atto dell’Ente impositore non necessariamente ricompreso, nella sua forma, nell’elencazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. La questione riguardava se fosse possibile ricorrere immediatamente contro un atto che, pur non essendo formalmente uno degli atti tipici elencati dalla norma, esplicitava le ragioni di fatto e di diritto della pretesa tributaria e rendeva concreta e individuata la posizione giuridica del contribuente.
La decisione
La sentenza ha affermato che l’elencazione degli atti impugnabili prevista dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 è tassativa, ma deve essere interpretata in senso estensivo. Sono quindi impugnabili anche gli atti atipici dell’Ente impositore quando rendano conoscibile al contribuente una pretesa tributaria concreta e motivata, senza che sia necessario attendere l’emissione successiva di un atto formalmente tipico, come un avviso di accertamento o una cartella. La tutela è giustificata dagli artt. 24, 53 e 97 Cost. e dall’ampliamento della giurisdizione tributaria.
Norme richiamate
Art. 19 d.lgs. n. 546/1992
L'elencazione degli "atti impugnabili" è tassativa, ma deve essere interpretata in senso estensivo.
La tassatività riguarda le categorie di atti, ma non impedisce di ricomprendere nella tutela anche atti formalmente atipici quando contengano una pretesa tributaria concreta, motivata e già lesiva della posizione del contribuente.
Art. 24 Cost.
La norma sostiene un’interpretazione che garantisca al contribuente una tutela giurisdizionale effettiva e tempestiva, senza costringerlo ad attendere un atto successivo.
Art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva concorre a giustificare il controllo giudiziale sulle pretese tributarie concretamente individuate.
Art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è valorizzato per evitare che la forma dell’atto impedisca una tutela effettiva contro una pretesa tributaria già manifestata.
Art. 100 c.p.c.
Rileva il principio dell’interesse ad agire: l’impugnazione è ammissibile quando l’atto determina una situazione concreta e attuale suscettibile di incidere sulla posizione giuridica del contribuente.
Legge n. 448/2001
L’ampliamento della giurisdizione tributaria favorisce una lettura estensiva degli atti sottoponibili al giudice tributario.
Massime di principio
- Un atto tributario può essere impugnabile anche se non ha la denominazione o la forma di uno degli atti espressamente elencati dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
- Il criterio decisivo è il contenuto sostanziale dell’atto: deve rendere riconoscibile una pretesa tributaria concreta, individuata e motivata nelle sue ragioni fattuali e giuridiche.
- Non è necessario attendere un successivo avviso di accertamento, ruolo o altro atto tipico quando l’atto ricevuto produce già un’incidenza concreta sulla posizione del contribuente e manifesta una pretesa erariale definita.
- Non ogni comunicazione dell’Amministrazione finanziaria è automaticamente impugnabile: restano normalmente esclusi gli atti meramente informativi, interlocutori o privi di una pretesa tributaria concreta.
- In caso di dubbio, occorre verificare se l’atto consenta al contribuente di conoscere esattamente la pretesa, le relative motivazioni e le conseguenze giuridiche, nonché se sussista un interesse attuale alla tutela giudiziale.
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