Cassazione Penale, Sentenza n. 4934/2025 del 06/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso diretto avverso il decreto di rigetto del Gip (Tribunale di Potenza) relativo a un'istanza ex art. 115-bis c.p.p. volta a ottenere la cancellazione di riferimenti a responsabilità dei ricorrenti in un'ordinanza che aveva applicato misure cautelari ad altri. I ricorrenti sostengono che la Corte avrebbe dovuto qualificare il loro ricorso come opposizione ai sensi dell'art. 568, comma 5 c.p.p. e disporne la trasmissione al Presidente del Tribunale per la decisione; l'omessa trasmissione e la declaratoria di inammissibilità sarebbero un errore materiale o di fatto correggibile con il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art. 115-bis c.p.p., introdotto dalla cosiddetta "Riforma Cartabia", prevede un rimedio specifico: in caso di rigetto dell'istanza al Gip l'unico rimedio esperibile è l'opposizione al Presidente del Tribunale (entro i termini e nelle forme previste), sicché il ricorso diretto in Cassazione non era ammissibile. Inoltre la mancata qualificazione del ricorso come opposizione e la mancata trasmissione non costituiscono errore materiale o di fatto, ma una valutazione giuridico-interpretativa (errore di giudizio) esclusa dal rimedio straordinario ex art. 625-bis. La Corte ha inoltre osservato che una decisione diversa in un caso analogo non trasforma la valutazione in errore materiale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali; non è stata irrogata sanzione pecuniaria per mancanza di colpa nella presentazione del ricorso.
Norme richiamate
art. 115-bis c.p.p.
Prevede la procedura per la correzione di provvedimenti con affermazioni di colpevolezza su soggetti estranei: il giudice provvede con decreto entro 48 ore; contro il rigetto l'unico rimedio è l'opposizione al Presidente del Tribunale (entro 10 giorni), non il ricorso diretto in Cassazione
art. 591, comma 1, lett. b) c.p.p.
Norma che giustifica l'inammissibilità in Cassazione di provvedimenti non impugnabili in quella sede; la Corte l'ha invocata per escludere la procedibilità del ricorso in Cassazione
art. 568, comma 5 c.p.p.
Richiamata dai ricorrenti come possibile base per qualificare il ricorso come opposizione e disporne la trasmissione al Tribunale; la Corte ha ritenuto che la qualificazione e la trasmissione siano valutazioni discrezionali che non costituiscono automaticamente un errore materiale
art. 625-bis c.p.p.
Rimedio straordinario per correggere errori materiali o di fatto nelle decisioni giudiziarie; la Corte ha ritenuto non applicabile il rimedio perché la mancata trasmissione era frutto di valutazione giuridico-discrezionale (errore di giudizio), escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 625-bis
Massime di principio
- Se la legge prevede un rimedio speciale e tassativo (es. opposizione al Presidente del Tribunale per i provvedimenti ex art. 115-bis), non è possibile aggirarlo con un ricorso diretto in Cassazione: l'impugnazione va esercitata nel rimedio specificamente previsto
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è limitato agli errori materiali o di fatto; non corregge valutazioni di diritto o scelte discrezionali del giudice (errori di giudizio)
- L'omessa qualificazione di un'impugnazione e la mancata trasmissione ad un giudice diverso possono costituire errore rimediabile solo se si tratta di un'omissione evidente e puramente materiale, non di una scelta interpretativa
- La presenza di pronunce discordanti su casi simili non trasforma automaticamente una decisione in errore materiale correggibile: le divergenze di diritto rilevano in altri strumenti (es. ricorso per contrasto) ma non giustificano il ricorso straordinario per errore di fatto
- Quando la norma disciplina termini stringenti (es. 48 ore per il decreto, 10 giorni per l'opposizione ex art. 115-bis), occorre rispettare le procedure e i termini specifici previsti dalla norma speciale
- Nel formulare impugnazioni valutare preliminarmente la natura dell'errore che si deduce (fatto vs diritto): scegliere il rimedio processuale coerente evita l'inammissibilità e la condanna alle spese
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