Sentenza n. 4746/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 1125/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania - Salerno che aveva dichiarato irricevibile il secondo ricorso per motivi aggiunti, accolto il ricorso incidentale dei vincitori e dichiarato improcedibili il ricorso principale e gli altri motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un concorso pubblico per un posto a tempo indeterminato di istruttore amministrativo, nel cui bando era previsto, tra i requisiti di partecipazione, di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso che impedissero, secondo la normativa vigente, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. La candidata aveva dichiarato la pendenza di un procedimento penale per reati riconducibili, tra l'altro, all'associazione per delinquere nel settore dei giochi, ma era stata ammessa al concorso e successivamente non ammessa alla prova orale. Con il ricorso principale e il primo e terzo ricorso per motivi aggiunti aveva contestato la propria mancata ammissione alla prova orale, la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte e la mera attribuzione del voto numerico, deducendo violazione dell'art. 12 d.P.R. 487/1994 e ulteriori vizi di legittimità. A seguito del ricorso incidentale dei vincitori, aveva impugnato con un secondo ricorso per motivi aggiunti la clausola del bando relativa ai procedimenti penali pendenti, sostenendo che essa non fosse immediatamente escludente, che richiedesse una valutazione discrezionale dell'amministrazione e che fosse sproporzionata e priva di adeguata base normativa, soprattutto rispetto alle mansioni di istruttore amministrativo. L'appello ha contestato la tardività dichiarata dal TAR, la natura vincolante ed escludente della clausola, la legittimità della previsione del requisito e l'accoglimento del ricorso incidentale, deducendo violazione di norme costituzionali e legislative, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di proporzionalità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha esaminato congiuntamente i motivi e ha confermato integralmente la sentenza del TAR. La clausola del bando relativa all'assenza di procedimenti penali in corso astrattamente ostativi all'assunzione aveva natura immediatamente lesiva ed escludente, poiché configurava un requisito di partecipazione la cui carenza impediva l'accesso alla procedura. L'ostatività doveva essere valutata in astratto, con riferimento alla pena massima astrattamente irrogabile e alla possibile applicazione dell'interdizione dai pubblici uffici, senza necessità di una prognosi dell'amministrazione sull'esito concreto del processo penale o sulla futura condanna. In relazione ai reati contestati, tra cui l'associazione per delinquere e ulteriori illeciti connessi al settore dei giochi, una condanna avrebbe potuto comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici ai sensi degli artt. 29 e 31 c.p. La candidata, inoltre, non poteva invocare l'errore scusabile, avendo già subito dal medesimo Comune un'esclusione fondata su analoga clausola, poi contestata in un precedente giudizio. Il secondo ricorso per motivi aggiunti era quindi tardivo e irricevibile. Il Collegio ha inoltre ritenuto legittima, non irragionevole e non macroscopicamente contraria ai principi dell'ordinamento la scelta dell'amministrazione di prevedere, nel bando, l'assenza di procedimenti penali pendenti, quale forma di tutela anticipata dell'interesse pubblico e dell'immagine dell'amministrazione. I reati contestati erano ritenuti connessi all'impiego da ricoprire e potenzialmente idonei a pregiudicare il rapporto fiduciario con la pubblica amministrazione, anche se il posto non comportava specifiche funzioni di rilevanza esterna. Confermata l'irricevibilità dell'impugnazione della clausola, il TAR aveva correttamente accolto il ricorso incidentale dei vincitori, annullando gli atti di ammissione della candidata, e dichiarato improcedibili le ulteriori impugnazioni per carenza di interesse. L'appello è stato pertanto rigettato. Le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
Richiamato dall'appellante in relazione alla tempestività dell'impugnazione; la censura è stata respinta.
art. 101, comma 2, c.p.a.
Richiamato per la riproposizione in appello dei motivi non esaminati in primo grado; le questioni sono state assorbite perché non idonee a modificare l'esito.
art. 12 d.P.R. 487/1994
Invocato per la contestata mancata predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove scritte; le relative censure non sono state esaminate nel merito per carenza di interesse conseguente all'esclusione della candidata.
art. 27, comma 2, Cost.
Invocato in relazione alla presunzione di non colpevolezza; il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione astratta dell'ostatività dei procedimenti penali in relazione alle pene applicabili.
art. 29 c.p.
Rileva per la possibile applicazione dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici in caso di condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni; l'ostatività della clausola è stata valutata in astratto.
art. 31 c.p.
Rileva per l'interdizione temporanea dai pubblici uffici in caso di condanna per delitti commessi con abuso di potere o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio; il Collegio ne ha valorizzato l'applicabilità astratta ai reati contestati.
art. 28, comma 4, c.p.
Richiamato per il limite minimo di durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici quando la pena detentiva sia inferiore a tre anni.
art. 35 d.lgs. 165/2001
Richiamato dall'appellante nel quadro normativo sui requisiti di accesso al pubblico impiego; le relative censure sono state respinte o assorbite.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dall'appellante per il difetto di motivazione; la censura non ha comportato la riforma della sentenza.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato dall'appellante in relazione alle garanzie partecipative; la censura non ha comportato la riforma della sentenza.
art. 76 d.P.R. 445/2000
Richiamato dal bando per le conseguenze delle falsità in atti o dichiarazioni mendaci; non costituisce la ratio decidendi dell'appello.
Massime di principio
- Una clausola di bando che prescrive, quale requisito di partecipazione, l'assenza di procedimenti penali pendenti astrattamente idonei a impedire la costituzione del rapporto di pubblico impiego ha natura immediatamente escludente e deve essere impugnata entro il termine decorrente dalla pubblicazione del bando, senza attendere l'adozione di un concreto provvedimento di esclusione.
- L'ostatività di un procedimento penale pendente può essere valutata in astratto, avendo riguardo alla pena massima astrattamente applicabile e alla possibile applicazione di pene accessorie incidenti sull'accesso ai pubblici uffici; non è necessaria una prognosi sull'esito concreto del procedimento o sulla futura condanna.
- L'amministrazione può prevedere nel bando di concorso l'assenza di procedimenti penali pendenti quando tale requisito risponda a una specifica esigenza di tutela anticipata dell'interesse pubblico, dell'immagine dell'ente e del rapporto fiduciario, purché la scelta non sia irragionevole o macroscopicamente contraria ai principi dell'ordinamento.
- La connessione tra i reati contestati e le mansioni da conferire può giustificare la previsione dell'assenza di procedimenti penali anche per profili professionali privi di autonome funzioni di rilevanza esterna, quando la pendenza del procedimento sia potenzialmente idonea a recare nocumento alla funzione amministrativa e all'immagine dell'ente.
- La pregressa conoscenza, da parte del candidato, dell'applicazione di un'analoga clausola escludente in una precedente procedura concorsuale costituisce elemento idoneo a escludere l'errore scusabile per la mancata tempestiva impugnazione della clausola del nuovo bando.
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