Cassazione Penale, Sentenza n. 27196/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio di 64 panetti di cocaina (kg 74,848, pari a 324.442 dosi). Deduce: (i) nullità/violazione delle garanzie difensive per omessa e/o equivoca notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza e per mancato avviso circa la possibilità/necessità di chiedere la trattazione orale ai sensi della disciplina emergenziale (art. 23/23-bis D.L. 137/2020 e successive modifiche), con conseguente svolgimento del giudizio in forma cartolare senza possibilità di partecipazione del difensore; (ii) vizio della motivazione per mancata autonoma valutazione delle doglianze difensive e per mancata considerazione del primo motivo di impugnazione relativo alla insufficienza probatoria e alla carenza di prova diretta della condotta di detenzione a fini di spaccio; (iii) errata valutazione delle prove con particolare riferimento a tre elementi sul quale la sentenza di merito ha fondato il convincimento (conoscenza del luogo delle chiavi dell'auto, rinvenimento di un borsone vuoto accanto all'auto, visita del Tusha durante il lockdown) ritenuti insufficienti a dimostrare la codetenzione e la consapevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio processuale: la disciplina emergenziale (D.L. 137/2020 e successive modificazioni) non comporta nullità automatica del decreto di citazione per omesso avviso della celebrazione in forma camerale non partecipata, salvo che non sia stata impedita la possibilità di concludere; tra l'altro il decreto era stato notificato via PEC al difensore e all'imputato detenuto il 31 maggio 2021 e l'udienza era stata rinviata appositamente per consentire alla difesa di rimodulare il concordato. Quanto ai motivi di merito (secondo e terzo motivo), essi impugnano valutazioni di fatto e la ricostruzione probatoria riservate al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità salvo carenze della motivazione; la Corte ha invece ritenuto la motivazione della sentenza d'appello adeguata e logica, richiamando la conoscenza del luogo delle chiavi, la disponibilità del garage, l'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato e gli altri elementi indiziari che consentivano di ritenere provata la codetenzione e la consapevolezza. Esito pratico: ricorso inammissibile; confermata la condanna (pena di anni 7 reclusione e euro 36.000,00 di multa, oltre accessori) decisa in grado di merito; ricorrente condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 1, e art. 80
Norme sostanziali in materia di stupefacenti: il reato contestato (detenzione ai fini di spaccio) è stato valutato alla luce di tali disposizioni come fondamento della condanna.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176
art. 23, art. 23-bis, art. 23, comma 8
Disciplina emergenziale sulle modalità di trattazione degli atti processuali durante la pandemia; la Corte ha interpretato che l'omessa menzione della celebrazione in forma camerale non partecipata non comporta nullità automatica del provvedimento di citazione, salvo che non sia stata impedita la possibilità per le parti di concludere.
Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
Riferimento normativo collegato al mutamento del rito nella forma camerale non partecipata intervenuto nelle more del giudizio: la Corte sottolinea che tale mutamento non richiede comunicazione specifica all'imputato, spettando alla difesa l'iniziativa di chiedere la trattazione orale.
codice di procedura penale
art. 601, comma 6; art. 178, comma 1, lett. b) e e); art. 599-bis; art. 616
Art. 601, comma 6: il requisito previsto non impone la menzione della forma camerale nel decreto di citazione; art. 178 c.p.p.: disciplina delle nullità (la Corte distingue le nullità generali da omissioni formali non determinanti); art. 599-bis: prevede il concordato sui motivi d'appello; art. 616: conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso (spese e somma da versare alla Cassa delle ammende).
Massime di principio
- La mancata indicazione esplicita nel decreto di citazione della celebrazione in forma camerale non partecipata, nell'ambito della normativa emergenziale COVID, non determina automaticamente la nullità dell'atto: occorre dimostrare che sia stata impedita la possibilità di concludere o che sia in concreto stata lesa la capacità di difesa.
- Le eccezioni procedurali relative alla forma di trattazione (es. richiesta di udienza pubblica) devono essere tempestivamente sollevate dal difensore: la conoscenza delle modifiche procedurali emergenziali è imputabile alla difesa tecnica che ha l'onere di chiedere la trattazione orale se ritiene necessario.
- I motivi che riguardano la valutazione della prova e la ricostruzione dei fatti sono, di norma, materia del giudice di merito e non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione è logica, congrua ed esauriente; la Corte di legittimità interviene solo se la motivazione manca, è contraddittoria o illogica.
- In procedimenti per detenzione di ingenti quantità di stupefacente, l'assenza di spiegazioni dell'imputato, la disponibilità del luogo in cui è stato rinvenuto lo stupefacente e indizi concreti (chiavi, borsoni, modalità della visita) possono legittimare la valutazione in termini di codetenzione e consapevolezza, salvo che la difesa non produca elementi di prova contrari (es. prove dirette di estraneità, strumenti e denaro compatibili con l'attività lecita).
- Se si intende contestare profili procedurali o chiedere la trattazione orale, è opportuno agire tempestivamente (istanza al giudice d'appello e, se necessario, segnalazione scritta) e documentare l'effettiva lesione del diritto di difesa; in mancanza, la cassazione difficilmente accoglierà censure meramente formali.
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