Cassazione Penale, Sentenza n. 22691/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione proposto da Roberto Burdet contestava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile dei reati di minaccia aggravata, violazione di domicilio e tentata violenza privata nei confronti di Claudio Sforzini. I motivi principali erano: (1) violazione di legge e carenza di motivazione ex artt. 192 e 546 c.p.p., per non avere enunciato le ragioni di scarto delle prove favorevoli al ricorrente (in particolare le testimonianze di Paola Candigliota e Alessio Bellavista e i video prodotti); (2) erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto); (3) vizio di motivazione riguardo alla riconoscibilità dell'elemento soggettivo, alla quantificazione della pena, al ristoro del danno morale e alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile la lettura congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado (cd. "doppia conforme") e ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità: non è consentita la rivalutazione del merito probatorio. I giudici di merito avevano valutato e motivato le testimonianze richiamate dal ricorrente, valorizzando inoltre dichiarazioni confessorie dell'imputato e filmati raccolti in dibattimento; perciò non è emersa una manifesta illogicità o omissione che giustifichi la cassazione. Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui l'offesa non era considerabile di particolare tenuità, anche in ragione della reiterazione delle condotte minacciose e dell'atteggiamento "aggressivo, insolente e arrogante" dell'imputato. Le censure sulla determinazione della pena, sulla quantificazione del danno morale e sulla mancata concessione dei benefici (sospensione condizionale e non menzione) sono state ritenute espressione della discrezionalità del giudice di merito e adeguatamente motivate (anche con riferimento ai precedenti penali e all'avvenuta fruizione già due volte del beneficio). Conseguentemente la condanna resa in appello (pena rideterminata in sei mesi di reclusione) è stata confermata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancanza di motivazione sulla scarto di prove contrarie; la Corte ha ritenuto che le sentenze di merito, lette congiuntamente, forniscono adeguata motivazione e non sussiste omissione rilevante
art. 546 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha osservato che le doglianze erano in realtà richieste di rivalutazione del merito, precluse in sede di legittimità
art. 131-bis cod. pen.
La Corte ha confermato l'esclusione dell'applicabilità per insussistenza della condizione della particolare tenuità dell'offesa, anche alla luce della reiterazione del comportamento minaccioso
art. 101 cod. pen.
Richiamato nel ragionamento sulla "stessa indole" dei precedenti; la Corte osserva che il ricorrente non ha dimostrato in concreto che i precedenti non rientrassero nella stessa categoria rilevante
art. 606 cod. proc. pen.
Citato per delimitare il controllo del giudice di legittimità: il sindacato è circoscritto alla verifica di ragioni giuridiche, coerenza logica e assenza di manifesta illogicità, non alla riconsiderazione del merito probatorio
art. 132 cod. pen.
Riferimento ai criteri per la determinazione della pena; la Corte ritiene che il giudice di merito abbia esercitato correttamente la discrezionalità e abbia dato adeguata motivazione
art. 133 cod. pen.
Richiamato sia ai fini della valutazione della tenuità dell'offesa (art. 131-bis) sia per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto che siano stati indicati i criteri ritenuti rilevanti senza che fosse necessaria una disamina esaustiva di tutti gli elementi
Massime di principio
- La cassazione non è sede per rivedere il merito probatorio: le doglianze che chiedono una diversa valutazione delle testimonianze o delle prove documentali sono inammissibili salvo che emergano incongruenze manifeste o omissioni rilevanti nella motivazione
- In presenza della cd. "doppia conforme" (sentenze di primo e secondo grado coerenti), le motivazioni possono essere lette congiuntamente e integrano un unico corpo argomentativo utile a valutare la completezza della motivazione
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. l'onere è sul ricorrente che deve dimostrare l'effettiva "tenuità" dell'offesa: il giudice può limitarsi a indicare i criteri ritenuti decisivi senza esaminare formalmente ogni singolo elemento previsto dall'art. 133
- La determinazione della pena e la quantificazione di un ristoro equitativo (danno morale) rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione presenta manifesti vizi logici o contraddizioni
- La mancata concessione di benefici (sospensione condizionale, non menzione) può essere legittimamente motivata con riferimento a precedenti penali e ad utilizzi precedenti degli stessi benefici da parte dell'imputato
- Per contestare la motivazione in cassazione è necessario indicare specificamente le omissioni o le ragioni di manifesta illogicità; mere affermazioni generiche o riproposizioni dei rilievi di merito non sono sufficienti
- Le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato in dibattimento, se ritenute credibili e coerenti con altri elementi probatori (testimonianze, filmati), possono costituire base sufficiente per la condanna
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