Cassazione Civile, Ordinanza n. 10316/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione dovuta per un'area ablata dal Comune nell'ambito di un piano per insediamenti produttivi. La Corte d'appello aveva disposto il deposito presso la Cassa depositi e prestiti di un'ulteriore somma fino a euro 308.000,00, aderendo sostanzialmente alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che aveva stimato il valore del bene con metodo analitico. Il Comune ricorrente ha proposto cinque motivi, tutti centrati sulla dedotta nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o irriducibilmente contraddittoria: mancata spiegazione del valore di euro 31,60 al mq; incoerenza nell'uso del metodo analitico e nel richiamo ai valori di aree comparabili; erronea determinazione del costo di costruzione dei capannoni; mancata considerazione degli indici di fabbricabilità, degli standard urbanistici, dei limiti del PIP e delle cavità antropiche; omissione dei costi di urbanizzazione delle aree libere di pertinenza. I resistenti hanno controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune. Ha ritenuto fondati, unitariamente esaminati, tutti i motivi che denunciavano il difetto di motivazione della sentenza d'appello, osservando che il giudice di merito si era limitato a recepire acriticamente la consulenza tecnica d'ufficio senza replicare puntualmente alle critiche specifiche del Comune. In particolare, non risultavano esplicitati il percorso logico di stima, il calcolo del valore complessivo del suolo trasformato, l'incidenza dei parametri edificatori, dei vincoli urbanistici e dei costi/oneri di urbanizzazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro del dovere di motivazione della decisione giudiziale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla se manca una motivazione effettiva, anche quando il giudice si limiti a recepire la CTU senza rispondere alle critiche delle parti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato evocato dai motivi come parametro di censura della sentenza per violazione di legge, in connessione con il vizio motivazionale.
art. 39 della legge n. 2359 del 1865
Richiamato dal ricorrente in tema di determinazione dell'indennità espropriativa e dei criteri di valutazione del bene.
art. 5 del d.m. n. 1444 del 1968
Richiamato per i vincoli urbanistici incidenti sulla capacità edificatoria dell'area.
art. 41-sexies della legge n. 1150 del 1942
Richiamato per le limitazioni urbanistiche rilevanti ai fini della stima del suolo.
art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato con riferimento al contributo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione da considerare nel calcolo.
art. 37 del d.P.R. n. 327 del 2001
Richiamato nel quinto motivo quale norma in tema di determinazione dell'indennità di esproprio.
artt. 39 e 42 della legge n. 2359 del 1865
Richiamati nel quinto motivo quale base normativa della censura sulla determinazione dell'indennità e sull'incidenza degli oneri di urbanizzazione.
Cass. 1 marzo 2007, n. 4797
Richiamata come precedente sul dovere di motivare in modo puntuale quando il giudice aderisce alle conclusioni della CTU.
Cass. 6 maggio 2021, n. 11917
Richiamata a conferma del principio per cui l'adesione alla CTU richiede risposta alle critiche specifiche.
Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053
Richiamata per il principio della "soglia del minimo costituzionale" della motivazione.
Cass. 14 giugno 2018, n. 15693
Richiamata in tema di passaggio dal valore unitario del suolo al valore complessivo dell'area espropriata e necessità di considerare i parametri edificatori e i costi di urbanizzazione.
Massime di principio
- La sentenza che recepisce le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve dar conto, in modo intelligibile e non apodittico, delle ragioni per cui le critiche specifiche delle parti vengono disattese; in difetto, la motivazione è solo apparente e la decisione è nulla.
- Nella determinazione dell'indennità di espropriazione di aree con potenzialità edificatoria non è sufficiente indicare un valore unitario o richiamare criteri astratti: occorre esplicitare il percorso di calcolo, l'incidenza dei parametri urbanistici, dei vincoli di piano e degli oneri/costi di urbanizzazione.
- Il giudice non può limitarsi a richiamare acriticamente la CTU quando questa utilizzi un metodo di stima contestato: deve verificare la coerenza logica del metodo adottato e confrontarlo con le obiezioni tecniche formulate dalle parti.
- La motivazione della sentenza supera la soglia costituzionale solo se consente di comprendere la ratio della decisione e il passaggio logico-giuridico tra dati tecnici acquisiti e conclusione finale.
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