Cassazione Penale, Sentenza n. 42497/2023 del 18/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Giacomelli era stato assolto in primo grado ma la Corte d'appello di Firenze, accogliendo l'appello della Procura, lo ha condannato per il reato previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 ritenendolo responsabile di aver fatto emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte della ILC S.r.l. per favorire l'evasione fiscale di terzi (ultime fatture emesse il 30/11/2012 e il 30/11/2013). Il ricorrente ha denunciato in Cassazione vizi di violazione di legge e carenza di motivazione: in primo luogo la mancanza del dolo specifico richiesto dall'art. 8 (sosteneva che le fatture corrispondevano a merce realmente venduta e pagata e che l'obiettivo era ottenere una veste giuridica per continuare l'attività), e in secondo luogo che la Corte d'appello non aveva confutato specificamente le ragioni dell'assoluzione del Tribunale né indicato elementi nuovi e dirimenti a fondamento della condanna. Inoltre il difensore ha dedotto la prescrizione del reato relativo alle fatture del 2012.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza d'appello perché la Corte territoriale non ha indicato elementi di fatto concreti e specifici per provare il dolo specifico richiesto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e non ha confutato adeguatamente le argomentazioni del Tribunale. Per il capo relativo alle fatture del 30/11/2012 (capo a) la Cassazione ha inoltre dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la condanna per quel capo. Per il capo relativo alle fatture del 30/11/2013 (capo b) ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per la carenza motivazionale, ordinando la rinnovazione del giudizio di merito sulla base delle osservazioni svolte.
Norme richiamate
art. 8 d.lgs. n. 74/2000
Richiede il dolo specifico finalizzato a consentire a terzi l'evasione fiscale con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; tale dolo non è in re ipsa e deve emergere da elementi oggettivi e sintomatici della condotta
art. 21 D.P.R. n. 633/1972
Norma fiscale richiamata dalla Corte d'appello: riguarda gli effetti ai fini IVA per l'emittente delle fatture inesistenti (l'emittente può essere tenuto al pagamento dell'IVA risultante in fattura), ma la sua richiamo non sostituisce la prova del dolo specifico dell'imputato
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento se il reato si è estinto per causa sopravvenuta (es. prescrizione); la presenza di causa di estinzione impedisce la valutazione in Cassazione di vizi di motivazione rispetto a quel capo
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 14800/2017, Troise; Sez. U. n. 33748/2005, Mannino)
Principio secondo cui la Corte d'appello che riformi un'assoluzione deve adottare uno standard argomentativo più elevato: delineare le linee portanti del diverso ragionamento probatorio, confutare specificamente gli argomenti dell'assoluzione e, se non emergono elementi nuovi, fornire una "forza persuasiva superiore" a fondamento della condanna
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione deve fornire una motivazione più articolata e specifica rispetto al primo giudice, indicando elementi nuovi o confutando punto per punto le ragioni dell'assoluzione; una diversa valutazione di pari plausibilità non è sufficiente
- Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) il dolo specifico non è presunto: va dimostrato attraverso elementi oggettivi sintomatici della volontà di favorire l'evasione altrui (circostanze contrattuali, compensi illeciti, benefici fiscali concreti, rapporti con beneficiari sconosciuti, ecc.)
- La mera affermazione astratta che le fatture avrebbero permesso la deduzione di costi indebiti non basta: occorre una ricostruzione fattuale che leghi l'emissione della fattura all'effettivo intento evasivo
- Se sussiste la prescrizione per uno o più fatti contestati, la Cassazione dispone l'annullamento senza rinvio per quei capi e l'immediata declaratoria di estinzione del reato; non è possibile rimandare per quelle fattispecie
- In caso di motivazione insufficiente della condanna la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame del merito a una diversa sezione, indicando i punti deboli della motivazione che devono essere colmati
- Per la difesa, è strategico provare elementi contrari al dolo (es. pagamento delle merci e delle imposte, natura reale delle operazioni, assenza di benefici fiscali per terzi) e sollecitare che il giudice d'appello confuti espressamente tali elementi
- Per l'accusa, occorre raccogliere e documentare elementi probatori concreti e specifici che colleghino l'emissione delle fatture all'intento di favorire l'evasione (pagamenti illeciti, rapporti anomali tra emittente e beneficiario, vantaggi fiscali effettivi)
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