Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42497/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giacomelli era stato assolto in primo grado ma la Corte d'appello di Firenze, accogliendo l'appello della Procura, lo ha condannato per il reato previsto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 ritenendolo responsabile di aver fatto emettere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti da parte della ILC S.r.l. per favorire l'evasione fiscale di terzi (ultime fatture emesse il 30/11/2012 e il 30/11/2013). Il ricorrente ha denunciato in Cassazione vizi di violazione di legge e carenza di motivazione: in primo luogo la mancanza del dolo specifico richiesto dall'art. 8 (sosteneva che le fatture corrispondevano a merce realmente venduta e pagata e che l'obiettivo era ottenere una veste giuridica per continuare l'attività), e in secondo luogo che la Corte d'appello non aveva confutato specificamente le ragioni dell'assoluzione del Tribunale né indicato elementi nuovi e dirimenti a fondamento della condanna. Inoltre il difensore ha dedotto la prescrizione del reato relativo alle fatture del 2012.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza d'appello perché la Corte territoriale non ha indicato elementi di fatto concreti e specifici per provare il dolo specifico richiesto dall'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e non ha confutato adeguatamente le argomentazioni del Tribunale. Per il capo relativo alle fatture del 30/11/2012 (capo a) la Cassazione ha inoltre dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la condanna per quel capo. Per il capo relativo alle fatture del 30/11/2013 (capo b) ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per la carenza motivazionale, ordinando la rinnovazione del giudizio di merito sulla base delle osservazioni svolte.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    Richiede il dolo specifico finalizzato a consentire a terzi l'evasione fiscale con l'emissione di fatture per operazioni inesistenti; tale dolo non è in re ipsa e deve emergere da elementi oggettivi e sintomatici della condotta

  • art. 21 D.P.R. n. 633/1972

    Norma fiscale richiamata dalla Corte d'appello: riguarda gli effetti ai fini IVA per l'emittente delle fatture inesistenti (l'emittente può essere tenuto al pagamento dell'IVA risultante in fattura), ma la sua richiamo non sostituisce la prova del dolo specifico dell'imputato

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento se il reato si è estinto per causa sopravvenuta (es. prescrizione); la presenza di causa di estinzione impedisce la valutazione in Cassazione di vizi di motivazione rispetto a quel capo

  • Giurisprudenza Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 14800/2017, Troise; Sez. U. n. 33748/2005, Mannino)

    Principio secondo cui la Corte d'appello che riformi un'assoluzione deve adottare uno standard argomentativo più elevato: delineare le linee portanti del diverso ragionamento probatorio, confutare specificamente gli argomenti dell'assoluzione e, se non emergono elementi nuovi, fornire una "forza persuasiva superiore" a fondamento della condanna

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione deve fornire una motivazione più articolata e specifica rispetto al primo giudice, indicando elementi nuovi o confutando punto per punto le ragioni dell'assoluzione; una diversa valutazione di pari plausibilità non è sufficiente
  • Per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) il dolo specifico non è presunto: va dimostrato attraverso elementi oggettivi sintomatici della volontà di favorire l'evasione altrui (circostanze contrattuali, compensi illeciti, benefici fiscali concreti, rapporti con beneficiari sconosciuti, ecc.)
  • La mera affermazione astratta che le fatture avrebbero permesso la deduzione di costi indebiti non basta: occorre una ricostruzione fattuale che leghi l'emissione della fattura all'effettivo intento evasivo
  • Se sussiste la prescrizione per uno o più fatti contestati, la Cassazione dispone l'annullamento senza rinvio per quei capi e l'immediata declaratoria di estinzione del reato; non è possibile rimandare per quelle fattispecie
  • In caso di motivazione insufficiente della condanna la Cassazione può annullare con rinvio per un nuovo esame del merito a una diversa sezione, indicando i punti deboli della motivazione che devono essere colmati
  • Per la difesa, è strategico provare elementi contrari al dolo (es. pagamento delle merci e delle imposte, natura reale delle operazioni, assenza di benefici fiscali per terzi) e sollecitare che il giudice d'appello confuti espressamente tali elementi
  • Per l'accusa, occorre raccogliere e documentare elementi probatori concreti e specifici che colleghino l'emissione delle fatture all'intento di favorire l'evasione (pagamenti illeciti, rapporti anomali tra emittente e beneficiario, vantaggi fiscali effettivi)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.