Cassazione Penale, Sentenza n. 39622/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la condanna per il reato di cui all'art. 590 cod. pen. (lesioni personali colpose) lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 192 cod. proc. pen., perché la condanna si sarebbe fondata unicamente sulla testimonianza della persona offesa, ritenuta incoerente rispetto alla querela e difforme dalle deposizioni di altri testi (Roberto Campagna e Alex Catanzaro); 2) carenza dell'elemento soggettivo della colpa: l'imputata avrebbe tenuto il cane al guinzaglio, per cui non sarebbe sussistita negligenza idonea a configurare responsabilità penale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la valutazione della credibilità della persona offesa e la ricostruzione fattuale siano rimesse al giudice di merito e non sindacabili in Cassazione se motivate in modo coerente. Non è stato riscontrato travisamento di prova né illogicità manifesta nella decisione del Giudice di Pace, che aveva ritenuto attendibile la versione della vittima e aveva ravvisato la colpa della proprietaria per non aver utilizzato la museruola, ritenendo il solo guinzaglio insufficiente. Conseguentemente il provvedimento impugnato resta efficace; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
Norma che punisce le lesioni personali; in questa vicenda il reato è stato contestato in forma colposa (per negligenza nella custodia dell'animale)
art. 192 cod. proc. pen.
Disciplina il contenuto essenziale del ricorso per cassazione: richiede un confronto puntuale e motivato con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la sua violazione può determinare inammissibilità del ricorso
art. 672 cod. pen.
Richiamato nel ragionamento come parametro per la responsabilità collegata alla custodia degli animali: individua obblighi di custodia e criteri per valutare la colpa del detentore
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di versamento di somme alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato, ove ravvisata la colpa del ricorrente
Ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013
Fonti amministrative richiamate come parte dei parametri che impongono la posizione di garanzia del detentore di cani e l'obbligo di adottare cautele (es. museruola) per prevenire aggressioni
Sentenza Corte Cost. n. 186/2000
Principio richiamato in relazione alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o inammissibili, motivando il versamento alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né valuta nuovamente la credibilità delle prove se il giudice di merito ha motivato in modo coerente; il ricorso che contesti solo la valutazione probatoria senza indicare vizi di logicità o travisamento è inammissibile
- Contraddizioni parziali o discrepanze nelle dichiarazioni di testimoni non determinano automaticamente la revoca della decisone di merito se il giudice ha fornito una motivazione plausibile per valutare la attendibilità di una specifica testimonianza
- Nel caso di danno cagionato da animale, la responsabilità del proprietario può essere affermata per colpa quando non siano state adottate cautele richieste dalla natura dell'animale (es. museruola per cani potenzialmente pericolosi), sicché il solo guinzaglio può risultare insufficiente
- Per proporre ricorso in cassazione è necessario illustrare puntualmente il vizio giuridico o logico-argomentativo della sentenza impugnata: deduzioni generiche o richieste di rivalutazione dei fatti sono inammissibili
- La dichiarazione di inammissibilità comporta spesso condanna alle spese e, se sussistono ragioni di colpa nella proposizione del ricorso, l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.)
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