Sentenza del 10/04/2017 n. 581 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta di registro - Cessione di azienda - Rettifica del valore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa tesi del contribuente è stata accolta: i debiti verso il personale dipendente, in quanto collegati al ramo d’azienda trasferito, devono essere considerati passività deducibili nella determinazione del valore netto del ramo ceduto. Di conseguenza, la rettifica dell’Amministrazione finanziaria, fondata sull’esclusione di tali passività dal calcolo, è risultata illegittima o comunque non corretta nei limiti in cui non ne aveva tenuto conto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del valore del ramo d’azienda ceduto ai fini dell’imposta di registro. Il punto centrale era stabilire se i debiti relativi al personale dipendente, inclusi il trattamento di fine rapporto maturato e le somme dovute per ferie e permessi non goduti, fossero passività strettamente inerenti al ramo ceduto e quindi deducibili dal valore dell’azienda ai sensi dell’art. 51, comma 4, del d.P.R. 131/1986.
Norme richiamate
Art. 51, comma 4, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Ai fini dell’imposta di registro, nella determinazione del valore dell’azienda o del ramo d’azienda trasferito devono essere considerate le passività inerenti all’attività trasferita. I debiti relativi al personale, compresi TFR, ferie e permessi maturati, sono deducibili quando risultano strettamente connessi al ramo oggetto della cessione.
Massime di principio
- Nella cessione di un’azienda o di un ramo d’azienda, il valore imponibile ai fini dell’imposta di registro deve essere determinato considerando il valore netto, cioè tenendo conto delle passività inerenti al complesso trasferito.
- I debiti verso i dipendenti possono essere dedotti se sono già maturati e direttamente collegati al ramo d’azienda ceduto; non è sufficiente la loro mera esistenza nella contabilità generale del cedente.
- TFR, ferie e permessi maturati seguono il ramo d’azienda quando sono connessi ai rapporti di lavoro trasferiti e costituiscono, in tal caso, passività rilevanti per la determinazione del valore fiscale della cessione.
- In caso di rettifica, il contribuente dovrebbe documentare l’ammontare delle passività e il loro concreto collegamento con il ramo ceduto, ad esempio mediante bilanci, prospetti del personale, contratto di cessione e situazioni contabili analitiche.
- La deducibilità riguarda le passività effettivamente inerenti al ramo trasferito e non qualsiasi debito del cedente: i debiti estranei all’attività ceduta restano esclusi dal calcolo.
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